Incarto n.
16.2005.21

Lugano

11 ottobre 2005/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 febbraio 2005 presentato da

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 18 febbraio 2005 del Giudice di pace del circolo di Pregassona nella causa civile inappellabile (inc. n. 94/2003/O) promossa con istanza 20 maggio 2003 nei confronti di

 

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'200.- oltre accessori, domanda respinta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   RI 1 è proprietaria della particella n. 1214 RFD __________ che confina con la n. 869 appartenente a CO 1                                            In esito a una causa di vicinato promossa da CO 1, con sentenza 27 dicembre 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha obbligato RI 1 ad allontanare dalla sua part. n. 1214 RFD di __________ la betulla o parte di essa, in modo che sia rispettata la distanza di metri 8 dalla part. n. 869 RFD di __________, albero che, secondo gli accertamenti peritali svolti a quell'epoca, si trovava sul confine delle part. n. 1214, di proprietà di RI 1, e n. 642, di proprietà della __________. Basandosi su questa sentenza e su una convenzione conclusa dai membri della CE __________ con CO 1, in virtù della quale questi era autorizzato a rimuovere a sue spese la parte di betulla cresciuta sulla loro proprietà, RI 1 ha fatto eseguire il taglio dell'intera betulla per un costo complessivo di fr. 2'300.- (doc. C).

 

                                         Con istanza 20 maggio 2003 RI 1 ha chiesto a CO 1 la partecipazione al pagamento della citata spesa e ha pertanto postulato la condanna al pagamento della sua quota di fr. 1'200.-. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito un qualsiasi incarico all'istante per l'abbattimento dell'albero.

 

                                   2.   Con sentenza 18 febbraio 2005 il giudice di pace ha respinto l'istanza, non deducendo dalla sentenza pretorile 27 dicembre 2000 alcun obbligo di pagamento a carico del convenuto.

 

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali, in particolare la sentenza pretorile 27 dicembre 2000 e la convenzione alla quale questa fa riferimento, dalle quali si evince l'impegno assunto dal convenuto di procedere a sue spese al taglio della parte di betulla che si trovava sul fondo della CE __________.

 

Con scritto 24 marzo 2005 il convenuto postula la reiezione del ricorso.

 

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

 

                                   5.   L'art. 8 CC regola la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323; sentenza TF 4C.408/2004 del 18 marzo 2005). Secondo questo disposto chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ne sostiene l’esistenza (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest'ottica spettava quindi all'istante provare la fondatezza della sua pretesa risarcitoria, ovvero il credito di fr. 1'200.- nei confronti del convenuto. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente la documentazione da lei prodotta, in particolare la sentenza 27 dicembre 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, non legittima la sua richiesta di pagamento nei confronti del convenuto. Dalla stessa si evince unicamente l'obbligo imposto dal giudice all'istante di allontanare la betulla, o meglio la parte della pianta che si trovava sul confine tra la sua part. 1214 e la part. 642 di proprietà della CE __________. Ora, il fatto che tra quest'ultima e il qui convenuto vi fosse una convenzione che autorizzava costui a rimuovere a sue spese l'albero che, cresciuto sulla loro part. 642, non rispettava le distanze legali minime dalla proprietà confinante, non permette all'istante di prevalersi di un accordo al quale essa non era parte. Ciò a maggior ragione anche perché questa convenzione, alla quale il Pretore ha fatto peraltro riferimento solo nei considerandi della sua sentenza, che come tali non acquisiscono forza di cosa giudicata materiale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 109, m. 4 e 6, ad art. 307, m. 7, ad art. 85, m. 4; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 109, m. 23), autorizza unicamente il convenuto a procedere egli stesso a sue spese al taglio della betulla cresciuta sulla proprietà confinante. Da quest'accordo l'istante non può dedurre nulla, tantomeno pretendere dal convenuto il pagamento di spese che questi non si era assunto nei suoi confronti ma solo nei confronti degli altri vicini nell'ambito di un accordo i cui dettagli non sono noti. In altre parole l'istante non può prevalersi dell'istituto della surrogazione di cui all'art. 110 CO non essendone dati i presupposti, in particolare non essendovi nessuna dichiarazione di volontà, espressa o implicita, del debitore al creditore secondo la quale il terzo avrebbe eseguito la prestazione per suo conto (Thévenoz/ Werro, Commentaire du Code des obligations I, 2003, n. 6 e 31 ad art. 110 CO). Per la rimozione della betulla alla quale era stata astretta dal Pretore, l'istante avrebbe dovuto accordarsi con i membri della CE __________, rispettivamente con il convenuto da questa autorizzato a rimuovere egli stesso la parte di pianta cresciuta sul loro fondo. La ricerca di simile accordo può essere dedotta dallo scritto 17 gennaio 2001 dell'istante (doc. 3) con il quale questa ha autorizzato il convenuto a tagliare l'intera betulla, ciò che quest'ultimo si è offerto di eseguire gratuitamente per conto dell'istante a condizione che questa fosse disposta a cedergli il legname così ricavato (cfr. lettera 2 febbraio 2001 del convenuto, doc. 4). La proposta non risulta essere stata accettata dall'istante la quale ha proceduto di propria iniziativa al taglio della pianta e ne deve quindi sopportare le spese.

 

                                   6.   Neppure è ipotizzabile un caso di gestione d'affari senza mandato. Infatti, il gestore di affari senza mandato è legittimato ad agire secondo la presumibile volontà del padrone quando questi è impossibilitato a partecipare direttamente al relativo negozio giuridico. Caso contrario, ossia quando il padrone potrebbe agire personalmente, il suo intervento non si giustifica (Thévenoz/ Werro, op. cit., n. 20 ad art. 419 CO). In quest’ottica l’intervento del gestore non deve essere soltanto utile ma richiesto dalle circostanze, nel senso che il egli è praticamente costretto ad agire in luogo e vece del padrone impossibilitato a farlo egli stesso (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 3 ad art. 422 CO). in concreto l'istante, alla quale incombeva l'onere della prova (cfr.Thévenoz/ Werro, op. cit., n. 4 ad art. 422 CO), non è riuscita a dimostrare la necessità del suo intervento in luogo e vece del convenuto. Agli atti non risulta nessuno scritto dal quale poter dedurre l'intenzione del convenuto di delegare all'istante il taglio della betulla controversa, e anzi tale intenzione è smentita dalla lettera 2 febbraio 2001 (doc. 4) dalla quale si evince che il convenuto intendeva procedere al taglio dell'intera betulla, ciò che basta per escludere la pretesa gestione d'affari senza mandato ad opera dell'istante, la quale deve sopportare le conseguenze della sua iniziativa.

 

                                   7.   Alla luce di quanto sopra esposto la conclusione del primo giudice, che non ha ritenuto provata la pretesa dell'istante, non è errata e tantomeno arbitraria. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

 

                                         Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre  non si giustifica di assegnare ripetibili di questa sede al convenuto a dipendenza della stringatezza del suo scritto 24 marzo 2005.

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 28 febbraio 2005 di RI 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia              fr.   90.-

                                         b) spese                                 fr.   40.-                          

                                                                                        fr. 130.-

 

                                         già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

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-

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria