Incarto n.
16.2005.25

Lugano

10 giugno 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nell'ambito del ricorso per cassazione 29 marzo 2005 presentato da

 

 

 RI 1  e

 RI 2 

patr. dall'  RA 2 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 17 marzo 2005 del Pretore supplente del Distretto di Lugano, sezione 4, nella procedura per le controversie in materia di locazione (inc. n. LA.2003.96) promossa con istanza 31 luglio 2003 da

 

 

 

 CO 1 

rappr. dall'RA 1 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto di stralciare dai conteggi delle spese accessorie per gli anni 2000 e 2001 le voci relative alla pulizia delle scale e alla manutenzione del giardino, con conseguente richiesta di restituzione degli importi versati a tale titolo, domanda accolta dal giudice,

 

richiamato il decreto 23 maggio 2005 con il quale questa Camera ha stralciato dai ruoli il ricorso di RI 1 ed RI 2 per versamento tardivo dell'anticipo ai sensi dell’art. 312 CPC;

 

giudicando ora sull'istanza di restituzione in intero 3 giugno 2005, erroneamente presentata quale domanda di revisione, con la quale RI 2AP 2

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

AP 1hanno impugnato la sentenza 17 marzo 2005 emanata dal Pretore supplente del Distretto di Lugano, sezione 4, nell'ambito di una causa in materia di locazione promossa nei loro confronti da CO 1;

 

                                         che con decreto 23 maggio 2005 questa Camera constatato che il versamento dell'anticipo per le presunte spese giudiziarie non era stato effettuato entro il 25 aprile 2005 come richiesto con la diffida del 31 marzo 2005 ma solo il 26 aprile 2005 ha stralciato dai ruoli il ricorso;

 

                                         che con domanda di revisione del 3 giugno 2005 RI 2 chiede di essere reintegrata nei suoi diritti all'evasione del suo ricorso rilevando che, come risulta dal certificato medico 31 maggio 2005 della dottoressa __________, a causa di una grave indisposizione essa non si è potuta recare personalmente all'ufficio postale né ha potuto delegare tale incombenza a un suo familiare;

 

                                         che secondo dottrina e la giurisprudenza un decreto di stralcio per mancato versamento dell’anticipo, rispettivamente versamento tardivo, ai sensi dell’art. 312 CPC può essere oggetto di una domanda di restituzione in intero giusta l'art. 137 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 e 35 ad art. 137; Cocchi/Trezzini CPC-TI App. m. 47 ad art. 137; Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, 1981, p. 137; Rep. 1974 p. 411), sicché l’istanza, erroneamente presentata quale domanda di revisione, è ricevibile;

                                         che giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad anticipare le spese, in caso di ricorso alla parte ricorrente (art. 312 cpv. 1 CPC per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC), di anticipare le spese giudiziarie presumibili, con l'avvertenza dello stralcio del ricorso dai ruoli nel caso l’anticipazione non sia fornita nel termine (art. 12 cpv. 1 LTG e 312 cpv. 2 CPC);

 

                                         che, in ogni caso, i litisconsorti sono solidalmente responsabili del pagamento delle spese giudiziarie (art. 10 cpv. 1 LTG);

 

                                         che in concreto l'anticipo non è stato pagato entro il termine assegnato bensì il giorno successivo;

 

                                         che secondo l’art. 137 lett. b CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se la parte dimostra di essere stata impedita di agire, di comparire o di chiedere un rinvio perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave che non poteva essere evitato;

 

                                         che in questo senso la malattia può costituire grave impedimento quando inibisce di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, op. cit., m. 13ad art. 137; DTF 119 87 consid. 2a, 122 V 255);

 

                                         che, nondimeno, la giustificazione addotta dall'istante non configura un grave impedimento ai sensi dell’art. 137 lett. b CPC, il certificato medico da lei prodotto, attestante una sua indisposizione con divieto di uscita dal 18 al 28 aprile 2005, non provando ancora l'impossibilità per l'interessata di delegare a terzi, anche estranei al nucleo famigliare – quali ad esempio il legale che ha redatto il ricorso – l'incombenza di procedere al tempestivo pagamento dell'anticipo richiesto;

 

                                         che ciò posto la domanda di restituzione in intero deve essere respinta, ciò che rende superflua la sua notifica alla controparte;

 

                                         che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si rinuncia al prelievo di tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 137 segg. CPC

 

 

decreta:                   1.   L’istanza di restituzione in intero 3 giugno 2005 di AP 2è respinta.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

    ;

-   .

 

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria