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Incarto n. |
Lugano 20 ottobre 2005/rgc |
In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 marzo 2005 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 8 marzo 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.37) promossa con istanza 21 maggio 2004 dal
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'895.- oltre interessi, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 maggio 2004 il CO 1 di __________ __________ ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 3'895.- rivendicati a saldo di quanto dovuto per le operazioni di raggruppamento terreni eseguite nel Comune di __________ negli anni 1999 e 2000;
che il convenuto si è opposto alla pretesa contestando di dover pagare operazioni di raggruppamento terreni che di fatto lo avevano danneggiato;
che con sentenza 8 marzo 2005 il segretario assessore, accertata la conclusione della procedura di raggruppamento terreni e il carattere definitivo degli importi richiesti al convenuto, le cui doglianze erano state evase nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento e rimprovera al segretario assessore di aver accolto la pretesa nonostante sia frutto di un'errata applicazione della procedura di raggruppamento terreni;
che con scritto 14 aprile 2005 l'istante ha postulato la reiezione del ricorso;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente nella decisione impugnata non è ravvisabile nessuna valutazione manifestamente arbitraria delle risultanze istruttorie e tantomeno un'errata applicazione del diritto sostanziale o procedurale;
che infatti il primo giudice, basandosi sulla documentazione agli atti, ha ritenuto provato il credito fatto valere dall'istante, che risulta dalle operazioni di raggruppamento terreni eseguite nel Comune ove il ricorrente possiede dei fondi;
che le rimostranze del ricorrente secondo il quale a seguito del raggruppamento terreni egli avrebbe ricevuto una superficie di terreno inferiore a quella precedente, non sono più proponibili dinanzi al giudice civile, le stesse essendo state definitivamente decise dalle competenti autorità amministrative (cfr. decisione 23 settembre 1986 della Commissione di ricorso di I istanza passata in giudicato);
che l'art. 39 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni prevede il finanziamento delle operazioni di raggruppamento terreni con il prelevamento di contributi a carico degli enti pubblici e dei privati interessati;
che secondo l'art. 40 della stessa legge ogni interessato è tenuto al pagamento al Consorzio di un contributo fissato in proporzione al vantaggio derivantegli dal raggruppamento o da singole opere;
che anche la contestazione del ricorrente secondo il quale non vi sarebbe nessuna relazione tra il contributo richiestogli e i pretesi vantaggi di cui avrebbe beneficiato a seguito della procedura di raggruppamento terreni non può essere esaminata dal giudice civile, la stessa rilevando delle competenze delle autorità amministrative che il ricorrente non risulta aver adito;
che, pertanto, la decisione del segretario assessore è il risultato di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale;
che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve così essere respinto;
che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 marzo 2005 di RI 1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di versare alla controparte fr. 60.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria