Incarto n.
16.2005.29

Lugano

23 maggio 2005/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni

 

 

visto il ricorso per cassazione 10 marzo 2005 presentato da

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

 

la decisione 21 febbraio 2005 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa promossa da

 

 

CO 1 

 

richiamata la diffida 8 aprile 2005 della presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 2 maggio 2005 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 80.--  a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

 

considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 12 maggio 2005 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo,

 

decreta                    1.   Il ricorso 10 marzo 2005 di  RI 1 , avverso la decisione 21 febbraio 2005 del Giudice di pace del circolo di Taverne, è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-   ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                              La segretaria