Incarto n.
16.2005.30

Lugano

24 ottobre 2005/bd

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 aprile 2005 presentato da

 

 

 

 RI 1 e

  RI 2

patr. dall' RA 1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 3 marzo 2005 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.44) promossa con istanza 1° ottobre 2004 da

 

 

 

CO 1

patr. dall' RA 2

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto la condanna delle convenute in solido al pagamento di fr. 7'999.- oltre interessi così come il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Il 27 settembre 2003 CO 1 ha sottoscritto con RI 2 un contratto di compravendita avente per oggetto l'inventario di un negozio di alimentari, che questo possedeva a __________, e che l'acquirente ha in seguito gestito con la società RI 1. Contestualmente RI 2 ha sottoscritto un altro contratto con il quale si impegnava ad acquistare il pane e i suoi derivati per la vendita nel negozio ……dal signor CO 1, per la durata di 1 anno, con possibilità di disdetta con preavviso di 2 mesi allo scadere dell'anno dalla sottoscrizione del presente contratto. A seguito della chiusura del negozio da loro gestito, RI 2 e RI 1 hanno notificato con scritto 15 giugno 2004 a CO 1 la disdetta con effetto immediato del contratto di fornitura di pane.

                                     

                                   2.   Con istanza 1° ottobre 2004 CO 1 ha convenuto RI 2 e RI 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 7'999.-. Tale importo comprende fr. 4'457.- per il saldo delle fatture rimaste scoperte per la fornitura di pane nei mesi di febbraio e marzo 2004, e di fr. 3'542.- per il risarcimento del danno, corrispondenti al mancato guadagno per i mesi da luglio a settembre 2004 (data di scadenza del contratto) a causa dell’intempestiva disdetta da parte delle convenute, importo quest'ultimo che l'istante ha limitato per sottoporre la lite alla procedura inappellabile, mentre in realtà lo stesso ammonterebbe a fr. 9'400.-, comprensivi anche di una somma corrispondente agli investimenti vanificati dall'intempestiva rescissione del contratto da parte delle convenute.

 

                                         RI 2 e RI 1 si sono opposte alle pretese contestando la correttezza e l’attendibilità dei conteggi prodotti dall'istante, che non tengono conto del versamento di fr. 720.- da loro effettuato il 30 marzo 2004. Nel merito esse non hanno contestano di aver pagato importi inferiori per le fatture contestate, ma hanno giustificato tale decurtazione con la scadente qualità del pane fornito dall'istante. Esse hanno contestato inoltre la pretesa per risarcimento del danno, l'istante non potendo pretendere un mancato guadagno quando nel contratto di fornitura non era previsto un obbligo di acquisto di un quantitativo minimo di pane. 

 

                                   3.   Con sentenza 3 marzo 2005 il Segretario assessore, dopo aver qualificato di compravendita il contratto tra le parti, non avendo le convenute provato la tempestiva notifica di difetti nella merce venduta né la tempestiva contestazione delle quantità di pane fatturate dall'istante, ha accolto la pretesa di quest'ultimo per il pagamento delle fatture rimaste scoperte nella misura di fr. 4'457.-, importo dal quale non ha dedotto l'acconto di fr. 720.- versato dalle convenute il 30 marzo 2004 siccome già considerato dall'istante nell'allestimento del suo conteggio. Il primo giudice ha inoltre accolto la richiesta di fr. 3'542.- a titolo di risarcimento per mancato guadagno, avendo l'istante comprovato la violazione del contratto da parte delle convenute con la loro disdetta intempestiva, il danno ritenuto giustificato nella misura di fr. 700.- settimanali, rispettivamente il nesso causale tra i due, mentre le convenute non sono riuscite a provare l'assenza di colpa a loro carico.

 

                                   4.   Con il presente tempestivo gravame RI 2 e RI 1 sono insorte contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Le ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto provate le forniture di pane nelle quantità fatte valere dall’istante e quindi corrette le fatture dallo stesso emesse. Esse contestano anche il riconoscimento all'istante di un preteso mancato guadagno, non avendo le stesse assunto alcun impegno di acquisto di un determinato quantitativo giornaliero di pane, tantomeno un quantitativo minimo.

 

                                         Con osservazioni 23 maggio 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso, chiedendo la condanna delle ricorrenti al deposito di una cauzione processuale, domanda parzialmente accolta da questa Camera che con decisione 13 giugno 2005 ha obbligato RI 2 a prestare una cauzione processuale di fr. 500.-, versata tempestivamente.

 

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

 

                                   6.   L'art. 8 CC regola la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323; sentenza TF 4C.408/2004 del 18 marzo 2005). Secondo questo disposto chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ne sostiene l’esistenza (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest'ottica incombeva pertanto all'istante l'onere di provare il quantitativo di merce consegnato alle convenute. A tal fine questi ha prodotto i conteggi di cui ai doc. E-L che indicano in modo dettagliato il periodo della fornitura, il tipo di prodotto consegnato e l'esatto quantitativo. Come correttamente concluso dal primo giudice, questi conteggi bastano per ritenere provata la pretesa dell'istante sia con riferimento alla quantità che al prezzo della merce fornita. Gli stessi non sono infatti mai stati contestati dalle convenute, non potendo essere considerata valida contestazione la semplice richiesta dei bollettini di consegna così da poter controllare il saldo, perché non ci risulta corretto (doc. O) o la successiva comunicazione secondo la quale dopo aver visionato l'incarto, non ci risulta esatto il conteggio finale (doc. R), ritenuto che con questi scritti la parte convenuta si limita a sollevare perplessità sull'esattezza dei conteggi dell'istante ma non sostiene che il quantitativo di merce fatturata non corrisponderebbe a quello effettivamente fornito e neppure che gli importi richiesti non corrisponderebbero a quanto dovuto proponendo un saldo diverso. Su questo punto il ricorso, con il quale le ricorrenti si limitano a riproporre il loro personale punto di vista senza con ciò dimostrare che la conclusione del primo giudice sarebbe arbitraria, ovvero insostenibile, deve essere respinto.

 

                                   7.   Le ricorrenti contestano inoltre il riconoscimento all'istante di un importo a titolo di risarcimento per mancato guadagno conseguente alla disdetta del contratto. La responsabilità per inadempimento contrattuale presuppone, oltre alla violazione del contratto, in concreto pacifica a dipendenza della disdetta intempestiva del medesimo da parte delle convenute, l'esistenza di un danno che deve essere provato dalla parte che se ne prevale (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 30 ad art. 97 CO). Trattandosi come nel caso concreto di una pretesa per mancato guadagno, la parte lesa ha per principio diritto al risarcimento dell'interesse positivo, ovvero l'interesse all'esecuzione regolare del contratto (Thévenoz/ Werro, op. cit., n. 33 ad art. 97 CO). Il contratto di fornitura di pane, sottoscritto dalle parti, è un Rahmenvertrag, ovvero un contratto tipo o quadro nel quale sono stati indicati i punti essenziali relativi all'oggetto e durata del contratto così come agli impegni assunti dalle parti, che hanno implicitamente rinviato la concretizzazione del loro accordo a contratti successivi che verosimilmente venivano perfezionati giornalmente con l'ordinazione da parte delle convenute del tipo e quantitativo di prodotti desiderati (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar Obligationenrecht I, 2003, n. 117 ad Einl. vor art. 184 segg. CO). In simile evenienza, nella misura in cui le convenute non si sono impegnate ad acquistare un quantitativo minimo di pane, non è possibile non solo quantificare ma neppure presumere un eventuale mancato guadagno, ritenuto che da parte dell'istante non poteva esserci una qualsiasi aspettativa circa un guadagno futuro. Né giova all'istante il riferimento contenuto nel contratto a una fornitura di pane da effettuarsi sei giorni la settimana (cfr. doc. C punto 3), proprio perché manca qualsiasi indicazione circa un quantitativo minimo da acquistare, ciò che basta per considerare arbitraria la conclusione del primo giudice che ha ritenuto provata la pretesa per mancato guadagno. Su questo punto il ricorso, che ha evidenziato l'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del segretario assessore, deve essere accolto.

 

                                         Accogliendo parzialmente il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 4'457.- oltre interessi.

 

                                         Tasse spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), che per entrambe le sedi può essere suddivisa in ragione dei 3/7 a carico dell'istante e la rimanenza di 4/7 a carico delle convenute.

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

 

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione 5 aprile 2005 di RI 2 e RI 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 3 marzo 2005 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

                                         1.     L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza RI 2 e RI 1 sono condannate a versare in solido a CO 1 l'importo di fr. 4'457.- oltre interessi del 5% su fr. 783.- dal 21 marzo 2004, su fr. 1'531.- dal 13 aprile 2004, su fr. 600.- dal 31 aprile 2004, su fr. 765.- dal 10 maggio 2004 e su fr. 778.- dal 17 maggio 2004.

                                         1.1   L'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio è rigettata in via definitiva.

                                         2.     La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese, da anticipare come di rito, rimangono a carico dell'istante per i 3/7 mentre per la rimanenza dei 4/7 sono poste a carico delle convenute in solido le quali verseranno all'istante, pure in solido, fr. 200.- a titolo di ripetibili ridotte.

 

                                   II.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                             fr.    450.-

                                         b) spese                                               fr.       50.-

                                                                                                       fr.    500.-

                                         sono suddivisi tra le parti in ragione dei 4/7 a carico delle ricorrenti in solido, e la rimanenza dei 3/7 a carico del resistente al quale le ricorrenti verseranno in solido l'importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili parziali per questa sede.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria