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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 aprile 2005 presentato da
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RI 1
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contro |
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il decreto di stralcio 31 marzo 2005 del sostituto Giudice di pace del circolo di Lugano, nella causa civile inappellabile (causa inc. n. 282a/99) promossa con istanza 29 marzo 1999 da
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CO 1
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con la quale l’istante ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UE di __________, oltre interessi al 5% e spese, causa che il sostituto giudice di pace ha stralciato dai ruoli per perenzione processuale il 31 marzo 2005, senza prelevare tasse né spese e senza attribuire ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 29 marzo 1999 la CO 1 ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ oltre agli interessi al 5% e le spese, domanda alla quale il convenuto si è opposto all’udienza del 20 maggio 1999;
che il 31 marzo 2005 il sostituto giudice di pace, constatato che le parti non avevano compiuto alcun atto processuale nei due anni precedenti, ha stralciato dai ruoli la causa per perenzione processuale, senza prelevare tasse né spese e senza attribuire ripetibili;
che con ricorso datato 18 aprile 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio, chiedendo che in riforma del decreto impugnato fosse mantenuta in via definitiva l’opposizione al citato PE e che gli fosse attribuita un’indennità indeterminata per ripetibili, maggiorata per manifesta ingiustizia dell’azione promossa dall’istante;
che il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro un giudizio emanato nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che l’invio giudiziario spedito per raccomandata si ritiene notificato al destinatario nel momento della sua consegna effettiva o l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato all’ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. aa; 123 III 492; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124 m. 1, m. 3);
che nella fattispecie il ricorrente ha ritirato l’invio raccomandato il 9 aprile 2005, il giorno dopo la scadenza del termine di ritiro, come risulta dalla busta allegata al ricorso;
che pertanto l’intimazione si ritiene avvenuta l’8 aprile 2005, ultimo giorno di deposito, ragione per la quale il termine di ricorso scadeva il 18 aprile 2005;
che il ricorso, datato 18 aprile 2005 ma consegnato alla posta solo il 19 aprile 2005, come attestato dalla data del timbro postale sulla busta, si rivela di conseguenza tardivo e non può dunque essere esaminato nel merito;
che abbondanzialmente si osserva che il ricorso si sarebbe rivelato irricevibile anche se fosse stato tempestivo, poiché il ricorrente pretende un’indennità per ripetibili maggiorata a causa della manifesta ingiustizia con cui avrebbe agito l’istante, senza tuttavia indicare la cifra richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App, m. 34 ad art. 309);
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 18 aprile 2005 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.Intimazione:
- urigo
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria