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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 marzo 2005 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 4 marzo 2005 del Giudice di pace supplente
del circolo di Pregassona nella causa civile inappellabile (inc. n. 55/2004/O)
promossa con istanza 9 settembre 2005
da
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'226.45 oltre accessori, e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________5 dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 9 settembre 2004 la società CO 1ha convenuto __________davanti alla Giudicatura di Pace del circolo di Pregassona per ottenere il pagamento di fr. 1'5009.35 rivendicati a saldo delle fatture emesse il 30 settembre e 31 ottobre 2003, oltre a un'indennità di fr. 100.- basata sull'art. 41 CO, alle spese esecutive e agli interessi di mora, per la fornitura di bevande alla pizzeria snack bar __________ a __________. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva, la merce fatturata dall'istante non essendo destinata a lei ma alla società __________, sua datrice di lavoro e proprietaria dell'esercizio pubblico da lei gestito, che ha pagato le precedenti fatture dell'istante.
2. Con sentenza 4 marzo 2005 il Giudice di pace supplente, accertata la legittimazione passiva della convenuta nella sua qualità di gerente dell'esercizio pubblico rifornito dall'istante e socia della società proprietaria dell'esercizio pubblico al quale la merce era destinata, ha accolto le pretese dell'istante, rimaste incontestate nel loro ammontare.
3. Con il presente tempestivo gravame __________è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, ammettendo la sua legittimazione passiva nonostante egli abbia accertato che la merce fornita dall'istante fosse destinata alla __________, unica debitrice delle prestazioni dell'istante.
Con osservazioni 20 maggio 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, costituisce un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale dell’azione contro una determinata persona. Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 II 63 consid. 1, 123 III 62 consid. 3a, 118 Ia 130 consid. 1) e in caso di sua mancanza l'azione non è respinta in ordine ma necessita di un giudizio di merito emanato in base ai fatti allegati dalle parti e accertati dal giudice (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, m. 1 e 2 ad art. 97; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 139; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17 e 18; Häflinger, Die Parteifähigkeit im Zivilprozess, 1987, pag. 5, 32 e segg.). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (Cocchi/Trezzini, CPC–TI App., m. 23 ad art. 181).
6. In concreto, si tratta pertanto di stabilire se tra l'istante e la convenuta sia insorto, direttamente o indirettamente, un eventuale rapporto contrattuale. A sostegno della sua pretesa l'istante ha prodotto le fatture 30 settembre e 31 ottobre 2003 e i relativi bollettini di consegna della merce fatturata (doc. A e B), tutti intestati a __________ Signora RI 1. Ora, se l'intestazione di fatture non basta ancora per indicare la titolarità del rapporto contrattuale, la convenuta, alla quale incombeva l'onere della prova, non ha addotto nessun elemento dal quale poter dedurre che ella agiva in qualità di rappresentante della ditta __________, a suo dire debitrice delle prestazioni dell'istante, tantomeno essa ha reagito al ricevimento delle due diffide di pagamento a lei personalmente indirizzate, l'una con invio raccomandato 16 marzo 2004 (doc. D), l'altra il 6 aprile 2004 (doc. E), e neppure ha reagito alle proposte di incontro 13 maggio 2004 (doc. H) e 26 maggio 2004 (doc. I) volte proprio a definire le pendenze in discussione. Non avendo la convenuta fornito nessun indizio dal quale poter dedurre che la controparte era a conoscenza dell'esistenza di questa società – poco importa al proposito a chi fossero destinati i prodotti o chi avesse pagato precedenti fatture – la sentenza dedotta in cassazione, con la quale il primo giudice ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ancorché per altri motivi, non può essere considerata arbitraria. In merito alle diverse argomentazioni addotte dal primo giudice a sostegno della sua decisione, va rilevato che la censura d'arbitrio può concernere esclusivamente la decisione impugnata nel suo risultato e non i motivi che ne stanno alla base (DTF 129 I 173 consid. 3.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, op. cit., m. 14 ad art. 327), risultato che come detto non può essere censurato.
7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo giudice, deve essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante le cui osservazioni non possono essere considerate siccome formulate da persona priva della legittimazione alla rappresentanza processuale in questa sede ricorsuale, riconosciuta, oltre alla parte medesima, solo agli avvocati e ad altre categorie di persone enumerate in modo esaustivo all'art. 64a CPC, tra le quali non rientra __________.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 marzo 2005 di __________ è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.–
b) spese fr. 30.–
fr. 100.–
già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria