Incarto n.
16.2005.53

Lugano

12 agosto 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 presentato da

 

 

 

RI 1 

patr. dall'  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 13 aprile 2005 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. DI.2004.149) promossa con istanza 15 ottobre 2004 da

 

 

 

 CO 1 

rappr. dall'RA 2 

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'945.55 oltre interessi a titolo di tredicesima mensilità, domanda accolta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   CO 1 ha lavorato alle dipendenze della RI 1 di __________ fino al 30 settembre 2003. Con istanza 15 ottobre 2004 la lavoratrice ha convenuto la ex datrice di lavoro davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il pagamento di fr. 2'945.55 rivendicati a titolo di tredicesima mensilità per il 2002 e il 2003. Dopo avere in un primo tempo fondato la sua rivendicazione sull'art. 12 del Contratto collettivo di lavoro per l'industria e l'abbigliamento (in seguito: CCL) ritenendo tale normativa applicabile al rapporto di lavoro con la convenuta, l'istante, preso atto che la convenuta non era più assoggettata al menzionato contratto collettivo, ha successivamente basato la sua pretesa sul contratto individuale di lavoro. RI 1, dopo aver appreso di non essere assoggettata al CCL di categoria dal 1° gennaio 2000, data per la quale ha notificato la disdetta all'Associazione fabbricanti del ramo abbigliamento del Cantone Ticino (AFRA), si è opposta all'istanza, non avendo mai pattuito con la lavoratrice il pagamento della tredicesima, il versamento effettuato per il 2001 non potendo essere considerato siccome inficiato da errore essenziale avendo a torto ritenuto vincolante il CCL.

 

                                   2.   Con sentenza 13 aprile 2005 il Pretore, accertata l'inapplicabilità del CCL al contratto di lavoro che vincolava le parti e basandosi sulla documentazione agli atti compresi i doc. Y1-Y16 prodotti dall'istante prima del dibattimento finale del 24 marzo 2005, ha integralmente accolto l'istanza ritenendo pattuita tra le parti la tredicesima mensilità anche per il 2002 e il 2003.

 

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 4 maggio 2005, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Essa rimprovera innanzi tutto al primo giudice la violazione di norme di diritto procedurale, avendo questi proceduto alla convocazione delle parti a un secondo dibattimento finale dopo la presentazione delle conclusioni scritte, ammettendo in quella sede la produzione di nuovi documenti da parte dell'istante, in contrasto con lo scopo di quel dibattimento finale che doveva essere quello di garantire alle parti il loro diritto di essere sentite unicamente con riferimento all'assunzione agli atti di un altro documento. Nel merito la ricorrente rimprovera al Pretore di aver ritenuto provata nell'ambito del contratto individuale di lavoro la pattuizione della tredicesima, che essa ha in precedenza pagato solo perché riteneva a torto di essere vincolata dal CCL, ciò che concretizza un caso di errore essenziale senza il quale non avrebbe mai proceduto al pagamento di questa mensilità.

 

                                         Con osservazioni 13 maggio 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.

 

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

 

                                   5.   In merito alla pretesa violazione di norme di diritto procedurale, va rilevato che la convocazione a un secondo dibattimento finale dopo lo scambio delle conclusioni scritte 18 febbraio 2005, ancorché non previsto dall'ordinamento processuale, non può essere sanzionato non avendo comportato alcun pregiudizio per le parti, alle quali il Pretore ha garantito uguale possibilità di esprimersi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 280, m. 8 e n. 772). Il primo giudice, tra l'altro, ha rilevato che il secondo dibattimento finale del 24 marzo 2005 è stato indetto a seguito della produzione da parte dell'istante della documentazione relativa al pagamento della tredicesima. Il quesito di sapere se questa documentazione fosse ammissibile o se con la sua assunzione il Pretore abbia violato il principio inquisitorio "sociale" che regge la procedura in materia di contratto di lavoro, può rimanere irrisolto. Quand'anche si prescindesse da questi documenti, come si dirà in seguito, agli atti vi sono altre e sufficienti prove che permettono di non considerare arbitraria la conclusione del primo giudice.

                                   6.   Nella fattispecie non è più in discussione l'inapplicabilità del CCL al rapporto di lavoro che vincolava le parti, mentre è contestata la conclusione del primo giudice secondo la quale le risultanze istruttorie permetterebbero di ritenere provata, sulla base del contratto individuale di lavoro, la pattuizione della tredicesima.

 

                                         Secondo l'art. 322 cpv. 1 CO il datore deve pagare al lavoratore il salario convenuto o d'uso, o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. La tredicesima mensilità, che corrisponde a un importo determinato e incondizionato, ovvero indipendente dall’andamento degli affari della ditta, dal rendimento o dal comportamento del dipendente, è una componente del salario ordinario del lavoratore, la cui particolarità risiede nella modalità di pagamento, che di regola viene differito alla fine dell’anno (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeistvertrag, 1996, 2.ed., n. 7 ad art. 322d CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 9 ad art. 322d CO; Rehbinder, Berner Kommentar, 1985, n. 4 ad art. 322d CO). Il pagamento della tredicesima non deriva dalla legge, ma deve essere pattuito tra le parti (Rehbinder, op. cit., n. 5 ad art. 322d CO), ciò che può avvenire esplicitamente o per atti concludenti, per esempio con il suo ripetuto, incondizionato pagamento (Rehbinder, op. cit., n. 6 ad art. 322d CO). Essa è dovuta per tutta la durata del rapporto di lavoro; quindi, in caso di cessazione anticipata del medesimo, il lavoratore ha diritto al pagamento della tredicesima in proporzione (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 11 ad art. 322d CO, n. 11; Rehbinder, op. cit., n. 11 ad art. 322d CO; Brühwiler, ibidem).                                       

                                        

                                   7.   Nel caso concreto, esclusa come si è detto l'applicabilità del CCL di categoria, occorre basarsi sul contratto individuale di lavoro che le vincolava. In assenza di un testo scritto sono determinanti gli atti concludenti intervenuti tra le parti, in particolare il fatto per la convenuta di aver ammesso che da quando ho dato la disdetta all'AFRA ho pagato solo nel 2000 e nel 2001 la tredicesima con tanta fatica (cfr. doc. O). L'avvenuto precedente pagamento incondizionato della tredicesima (cfr. doc. N5, N8 e N10) basta per non considerare arbitraria la conclusione del primo giudice secondo il quale l'istante poteva attendersi al pagamento della tredicesima anche per il 2002 e il 2003. La sentenza non è neppure arbitraria nella misura in cui esclude che il precedente pagamento della tredicesima sia stato viziato da errore essenziale ai sensi dell'art. 24 CO, fattispecie che in generale è data quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore soggettivamente considerava come necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti in affari, e la cui importanza è riconoscibile anche dal profilo oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO; Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 9 e 32 ad art. 24), errore che la ricorrente individua nella sua errata convinzione di essere vincolata dal CCL, che al suo art. 12 prevede il pagamento della tredicesima (doc. B). Infatti, se è vero che dai doc. D-G si evince che la convenuta era effettivamente convinta di essere vincolata dal CCL di categoria, è altrettanto vero che con un minimo di diligenza essa avrebbe dovuto avvedersi dell'inapplicabilità del medesimo dal 1° gennaio 2000, avendo essa notificato la disdetta all'AFRA il 14 settembre 1999 per il successivo 31 dicembre (cfr. doc. rich. II e art. 1 CCL), ragione per la quale essa non può ora prevalersi dell'errore essenziale per sottrarsi al pagamento della tredicesima per il 2002 e il 2003. 

 

                                   8.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto con il carico delle ripetibili alla parte soccombente.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e) CPC

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1 è respinto.

                                     

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. RI 1 verserà alla resistente fr. 100.– a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria