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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso 19 maggio 2005 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 17 maggio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.2428) promossa con istanza 23 agosto 2004 da
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 23 agosto 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 5'000.- oltre accessori rivendicati a saldo del prezzo pattuito per la cessione dell'attività dello Snack Bar __________;
che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di compravendita 26 luglio 2002 dal quale si evince la pattuizione di un prezzo complessivo di fr. 30'000.- (doc. B);
che con sentenza 17 maggio 2005 il Segretario assessore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale la convenuta, assente al contraddittorio non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto 19 maggio 2005 indirizzato alla Pretura RI 1 manifesta il proprio disappunto in merito alla sentenza del primo giudice, atto successivamente trasmesso a questa Camera affinché fosse evaso quale ricorso per cassazione
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato; in caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 19 maggio 2005 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad allegare pretesi danni che l'istante le avrebbe cagionato in relazione alla cessione dell'esercizio pubblico;
che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 19 maggio 2005 di RI 1è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria