|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
|
segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 maggio 2005 presentato da
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
la sentenza 12 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. 9/05) promossa con istanza 14 marzo 2005 nei confronti di
|
|
CO 1
|
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 820.30 a titolo di pretese salariali,
domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che RI 1 ha lavorato quale cuoca per il Ristorante ”__________ gestito da CO 1 per un periodo di prova dal 5 all'11 novembre 2004, ricevendo per questa sua attività fr. 400.-;
che avendo la cassa disoccupazione OCST presso la quale la lavoratrice era affiliata al momento di questa prova lavorativa, dedotto dalle indennità di sua spettanza l'importo di fr. 1'220.30 a titolo di guadagno intermedio, corrispondente a quanto la stessa avrebbe dovuto percepire dal datore di lavoro, con istanza 14 marzo 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti il Giudice di pace del Circolo di Taverne per ottenere il pagamento di fr. 820.30;
che il convenuto si è opposto alla pretesa contestando la pattuizione di un qualsiasi salario con l'istante alla quale aveva semplicemente offerto l'opportunità di svolgere un'esperienza lavorativa presso di lui, riconoscendole un versamento spontaneo di fr. 400.-;
che con sentenza 12 aprile 2005 il Giudice di pace, accertato che tra le parti non era stato pattuito nessun salario, ha nondimeno accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 200.- ammesso all'udienza di discussione dal convenuto;
che con il presente tempestivo gravame RI 1, rappresentata dal AP 1, è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC);
che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64a cpv. 3 CPC), sicché dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);
che per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone come pure le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 301);
che l'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC estende la rappresentanza processuale anche ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, limitatamente alle cause derivanti da contratto di lavoro nei limiti stabiliti dagli art. 416, 417 e 418 CPC;
che con sentenza 14 marzo 2006 (inc. 12. 2005. 219) la seconda Camera civile del Tribunale d'appello, chiamata a pronunciarsi espressamente sulla legittimazione alla rappresentanza processuale del Sindacato dei consumatori, ha escluso di poter attribuire al SinC la qualifica di associazione professionale o di categoria ai sensi dell'art. 64a CPC, non potendosi considerare il medesimo un'associazione di lavoratori (sindacati) ai sensi dell'art. 356 CO (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, N. 4 ad § 368 ZPO), ovvero un'associazione che, disponendo delle esigenze poste dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Stöckli, Berner Kommentar, N. 28 ad art. 356 CO), possa essere parte ad un contratto collettivo;
che, infatti, il SinC, pur definendosi un'organizzazione sindacale o un sindacato, non adempie in realtà le condizioni per poter sottoscrivere un contratto collettivo ai sensi dell'art. 356 CO, tanto più che nemmeno si è attribuito statutariamente questa facoltà (Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3a ed., p. 328);
che esso non dispone della necessaria indipendenza dal rispettivo partner sociale, atteso che in base allo statuto, richiesto da questa Camera, possono diventarne membri tutte le persone che perseguono gli obiettivi del SinC (art. 3) menzionati all'art. 2, ossia tutti i lavoratori e tutti i consumatori (cfr. art. 2 lett. a), tra cui vi potrebbero essere anche datori di lavoro;
che per essere considerata indipendente dal partner sociale, l'associazione deve invece essere aperta rispettivamente solo a lavoratori o a datori di lavoro (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15a ed., n. 485), raggruppamenti di persone di carattere misto (cosiddetti “Harmonieverbände”) non adempiendo questa condizione (Stöckli, op. cit., N. 31 ad art. 356 CO; Rehbinder, op. cit., ibidem);
che, statutariamente, il SinC non mira a migliorare le condizioni economiche o di lavoro dei suoi membri (Schönenberger/ Vischer, Zürcher Kommentar, N. 51 ad art. 356 CO; Streiff/ Von Känel, Arbeitsvertrag, 6a ed., N. 2 ad art. 356 CO; Rehbinder, op. cit., n. 487), oltretutto nei confronti del partner sociale padronale (Stöckli, op. cit., N. 37 ad art. 356 CO);
che il fatto di contemplare tra i suoi molteplici scopi, perlopiù finalizzati alla tutela dei consumatori, la promozione e la difesa degli interessi e dei diritti di tutti i suoi membri, sia nella loro qualità di lavoratori che di consumatori (art. 2 cpv. 3 lett. a), non basta per riconoscergli la facoltà di sottoscrivere un contratto collettivo, la dottrina avendo già avuto modo di precisare che il miglioramento della situazione economica e sociale dei membri non costituisce uno scopo sufficiente (Stöckli, op. cit., ibidem; Rehbinder, op. cit., ibidem), come del resto non lo è quello perseguito da organizzazioni di carattere puramente economico, tra cui si annoverano le associazioni dei consumatori, o di carattere culturale (Stöckli, op. cit., ibidem; Rehbinder, op. cit., ibidem);
che alla luce di quanto sopra esposto il SinC non rientra nella categoria di persone legittimate alla rappresentanza processuale dinanzi a questa Camera, lo stesso non potendo in particolare richiamarsi all'art. 64a cpv. 1 lett. e CPC;
che la mancanza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), di modo che il ricorso 25 maggio 2005, sottoscritto da persona priva di legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 n. 4 CPC), deve essere dichiarato nullo;
che non si prelevano tasse né spese di giustizia trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO), e neppure si assegnano ripetibili alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 25 maggio 2005 di RI 1 è nullo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
|
|
- ; - .
|
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
|
terzi implicati |
|
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria