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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 aprile 2004 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 23 marzo 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.00127) promossa con istanza 10 aprile 2003 nei confronti di
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 8'000.- oltre interessi a titolo di minor valore della cosa venduta e risarcimento danni, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Nel mese di maggio 1995 RI 1 ha acquistato dal garage CO 1 una vettura nuova Ford Escort al prezzo di fr. 22'650.-. Già nel corso dell'anno successivo l'acquirente ha notificato la presenza di difetti nel veicolo acquistato, segnatamente infiltrazioni di acqua nell'abitacolo e nel baule. Dopo numerosi scritti indirizzati alla __________, con i quali ribadiva la presenza di tali inconvenienti e nonostante diverse riparazioni, con istanza 10 aprile 2003 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 8'000.-, corrispondenti al minor valore per le persistenti infiltrazioni di acqua e al risarcimento delle spese sostenute per la tutela dei propri interessi. La convenuta si è opposta all'istanza contestando il persistere di difetti nel veicolo venduto, ai quali essa ha ovviato con una riparazione alla quale non ha più fatto seguito reclamo alcuno da parte dell'istante.
2. Con sentenza 23 marzo 2004 il Segretario assessore ha respinto l'istanza non avendo la parte istante, alla quale incombeva l'onere della prova, dimostrato la presenza di difetti nel veicolo acquistato, ossia il persistere delle infiltrazioni anche dopo l'intervento della convenuta.
3. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio. Essa rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo provata l'esistenza di difetti nel veicolo acquistato, e meglio la continua presenza di infiltrazioni di acqua, ancorché ridotte rispetto a quelle accertate in precedenza.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. L’art. 197 CO stabilisce che il venditore risponde nei confronti del compratore delle qualità promesse e dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui essa è destinata, e questo indipendentemente dalla circostanza che tali manchevolezze siano o meno note al venditore. Se è dato uno di questi casi, il compratore – premessa la tempestiva notifica del difetto ai sensi dell’art. 201 CO – può chiedere la risoluzione della vendita o il risarcimento per il minor valore della cosa (art. 205 CO), oppure –per cose fungibili – la sostituzione dell’oggetto venduto (art. 206 CO), come pure il risarcimento del danno (art. 208, 195, 196 CO). L'onere della prova in merito all'esistenza del difetto incombe all'acquirente (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des Obligations I, 2003, n. 10 ad art. 197). In questo senso la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante non avrebbe fatto fronte a tale suo onere probatorio, non può essere considerata arbitraria. A fronte dello scritto 13 giugno 2002 con il quale la venditrice, e per essa la __________ (doc. P), sostiene di essere intervenuta sul veicolo e di aver definitivamente eliminato il difetto, ovvero le infiltrazioni di acqua, spettava infatti all'istante contestare il carattere risolutore della riparazione effettuata. Se non che dopo il ricevimento di questo scritto non risulta che la ricorrente sia intervenuta presso la venditrice lamentando il perdurare dei noti problemi al veicolo, ciò che permette di non considerare arbitraria la conclusione del segretario assessore secondo la quale l'istante non ha provato che al momento dell'inoltro dell'istanza il veicolo acquistato presso la convenuta presentava un qualsiasi difetto.
6. Alla luce di quanto esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione da parte del segretario assessore delle circostanze del caso concreto, rispettivamente dell'errata applicazione del diritto sostanziale, deve essere respinto.
Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili di questa sede non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 28 aprile 2004 di RI 1 è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 210.--
b) spese fr. 40.--
fr. 250.--
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria