Incarto n.
16.2005.70

Lugano

12 gennaio 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 giugno 2005 presentato da

 

 

 

RI 1

rappr. dall'amministratore unico RA 1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 13 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 29b/05/S) promossa con istanza 23 marzo 2005 da

 

 

 

CO 1

rappr. dal Municipio

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 23 marzo 2005 il Comune di __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1'008.30 oltre accessori rivendicati a titolo di imposta comunale 2002;

 

                                         che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la  decisione su reclamo 22 luglio 2004 relativa al riparto intercomunale dell'imposta per il 2002 e la notifica della tassazione decisione su reclamo di identica data con l'attestazione del loro passaggio in giudicato;

 

                                         che in sede di contraddittorio la convenuta si è opposta all'istanza contestando la presenza di un valido titolo di rigetto non avendo mai ricevuto la decisione di tassazione comunale del comune di C__________ e nemmeno dei richiami (cfr. verbale 27 aprile 2005);

 

                                         che con sentenza 13 maggio 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo per l'importo di

                                         fr. 1'083.-, ha accolto l'istanza limitatamente a quest'importo ritenendo infondate le contestazioni della convenuta sul mancato ricevimento della decisione di tassazione, avendo la stessa inoltrato reclamo contro la medesima;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali attribuendo alla documentazione prodotta dall'istante la qualifica di valido titolo esecutivo nonostante la stessa non abbia mai ricevuto nessuna decisione di tassazione da parte dell'istante;

 

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

 

                                          che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);

                                          che questo esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF;

 

                                          che l'art. 244 cpv. 3 LT sancisce il principio secondo cui le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF;

 

                                          che l'art. 274 cpv. 1 lett. b LT legittima i Comuni a prelevare un'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche;

 

                                         che in quest'ambito il Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;

 

                                         che questo potere di imposizione derivato del Comune non lo esonera dall'emettere egli stesso una decisione di tassazione comunale o quantomeno una bolletta d'imposta dalla quale risultino tutti gli elementi necessari al calcolo dell'importo dovuto (ammontare imposta cantonale, moltiplicatore d'imposta), così come l'indicazione dei rimedi di diritto proponibili contro la medesima (D. Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 303 ad a);

 

                                         che l'esigenza di una decisione di tassazione a livello comunale è peraltro espressamente prevista dall'art. 295 LT secondo il quale l'intimazione del calcolo dell'imposta comunale deve avvenire per iscritto e deve indicare almeno l'ammontare dell'imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l'ammontare dell'imposta comunale, l'imposta immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale, calcolo dell'imposta che per legge costituisce una decisione fiscale impugnabile con reclamo (cfr. art. 299 cpv. 1 LT);

  

                                         che nella fattispecie dalla documentazione prodotta dall'istante a sostegno della sua domanda di rigetto dell'opposizione non si evince nessuna decisione di tassazione ai sensi dei considerandi sopra menzionati, l'istante essendosi limitato a produrre le notifiche di tassazione emesse dal Cantone;

 

                                         che non potendosi equiparare la documentazione agli atti a un valido titolo esecutivo, ne discende l'annullamento della sentenza impugnata siccome frutto di un'arbitraria valutazione delle prove documentali e conseguente errata applicazione dell'art. 80 LEF;
che pertanto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto;

 

                                         che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza;

 

                                         che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).              

                                        

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente OTLEF

 

 

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 3 giugno 2005 di RI 1 è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 13 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

                                          1. L'istanza è respinta.

                                          2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 135.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 60.- a titolo di indennità.

 

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.¿ già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico del Comune di C__________ il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili per questa sede.      

 

                                  III.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                             La segretaria