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Incarto n. |
Lugano 8 luglio 2005/rgc |
In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 giugno 2005 presentato da
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RI 1
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contro |
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il decreto 27 maggio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.00366) promossa con istanza 18 ottobre 2004 da
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CO 1
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con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna del convenuto al taglio parziale della siepe posta a confine tra le loro proprietà, domanda sulla quale il segretario assessore non si è ancora espresso avendo limitato il proprio giudizio alla verifica delle eccezioni sollevate dal convenuto,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 18 ottobre 2004 __________ hanno convenuto in giudizio __________ per ottenere la sua condanna al taglio della siepe posta a confine tra le loro proprietà a un'altezza di 2.5 metri;
che all'udienza di discussione il convenuto ha sollevato diverse contestazioni, in particolare quella secondo la quale gli istanti non avrebbero indicato il valore di causa;
che con decreto 27 maggio 2005 il Segretario assessore, respinte tutte le eccezioni sollevate dal convenuto, salvo quella attinente alla mancata indicazione del valore di causa, ha assegnato alla parte istante un termine perentorio di 30 giorni per indicare il valore litigioso;
che con ricorso 10 giugno 2005 RI 1 è insorto contro la predetta decisione postulandone l'annullamento;
che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);
che in concreto la decisione impugnata, con la quale il segretario assessore ha respinto le eccezioni del convenuto assegnando alla parte istante un termine di 30 giorni per indicare il valore di causa, non costituisce una decisione finale impugnabile con ricorso per cassazione, ma piuttosto una decisione incidentale di carattere procedurale;
che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 10 giugno 2005 di RI 1è irricevibile.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria