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Incarto n. |
Lugano 12 agosto 2005/rgc |
In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 giugno 2005 presentato nella forma della domanda di revisione da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 28 aprile 2005 del Giudice di pace del circolo di Carona, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. S04-399) promossa con istanza 8 settembre 2004 da
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CO 1
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con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 8 settembre 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1'227.40 oltre accessori, rivendicati a titolo di premi LAMal dovuti dal marito __________ per il periodo dall’8 marzo al 16 luglio 2001, pretesa alla quale la convenuta si è opposta contestando di dover pagare i premi dovuti dal marito dal quale vive separata dalla fine del 2003;
che con sentenza 28 aprile 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, così come la correttezza della procedura sfociata nella decisione 14 luglio 2003 di quest'ultima e ammessa la solidarietà dei coniugi per il pagamento di premi relativi a un periodo durante il quale vivevano in comunione domestica, ha accolto l'istanza;
che il 7 giugno 2005 RI 1 ha inoltrato una domanda di revisione al Tribunale cantonale delle assicurazioni postulando la rettifica della decisione del Giudice di pace nel senso che è negata la responsabilità solidale della moglie signora RI 1 per il debito di premio nei confronti dell'assicurazione malattia CO 1 di Zurigo, del marito __________;
che con decisione 9 giugno 2005 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato l'istanza irricevibile trasmettendola per competenza a questa Camera;
che secondo l'art. 341 CPC la domanda di revisione di una sentenza del giudice di pace si propone mediante ricorso per cassazione;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emessa nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che nel caso concreto questo termine non è indubbiamente stato ossequiato, la domanda di revisione essendo stata inoltrata l’8 giugno 2005 (cfr. timbro postale), quindi ben oltre il termine ricorsuale -la sentenza di rigetto essendo stata notificata il 9 maggio 2005 come ammesso dall'interessata- e anche oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 342 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 342, m. 1);
che pertanto questa Camera non può che accertare la tardività del gravame;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale non è stata richiesta la presentazione di eventuali osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 7 giugno 2005 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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- ; - Helsana Assicurazioni SA Servizio centrale esecuzioni, .
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria