Incarto n.
16.2005.80

Lugano

25 agosto 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 presentato da

 

 

 

RI 1 

rappr. dall'  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 25 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 67a/05/S) promossa con istanza 26 gennaio 2005 da

 

 

 

CO 1 

rappr. dall'RA 2

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con sentenza 25 maggio 2005 il Giudice di pace del circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva, limitatamente all'importo di fr. 100.-, l’opposizione interposta da RI 1in liquidazione al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l’incasso di fr. 160.- oltre accessori rivendicati a titolo di multa disciplinare inflitta a quest'ultima con risoluzione 5 febbraio 2004 dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (fr. 100.-) oltre a fr. 60.- a titolo di tasse di diffida, domanda alla quale la convenuta si è opposta contestando la  presenza agli atti di un valido titolo esecutivo;

 

                                          che con atto ricorsuale 13 giugno 2005 RI 1in liquidazione è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                          che con scritto 5 agosto 2005 la parte istante, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto;

 

                                          che decadendo l’esecuzione, sia l’istanza di rigetto dell'opposizione sia il ricorso proposto da RI 1in liquidazione che divengono privi d’oggetto;

 

                                         che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende

                                         priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto e ne diano comunicazione, ciò che non è il caso

                                         in concreto.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

 

 

pronuncia:              1.   L’istanza di rigetto dell’opposizione 26 gennaio 2005 dello CO 1 e il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 di RI 1in liquidazione sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico dello CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria