Incarto n.
16.2005.83

Lugano

20 luglio 2005/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 giugno 2005 presentato da

 

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 8 giugno 2005 del Giudice di pace del Circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 15a/05/O) promossa con istanza 24 gennaio 2005 da

 

 

 

CO 1 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr.1'000.- e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 24 gennaio 2005 RI 1, ditta specializzata nello svolgimento di attività fiduciaria commercialista, ha convenuto RI 1ottenere il pagamento di fr. 1'000.- rivendicati a saldo della fattura emessa il 31 dicembre 2003 per prestazioni eseguite per conto di quest'ultimo;

 

                                         che all'udienza del 24 febbraio 2005 il giudice, preso atto che convenuto intendeva prendere contatto con l'istante, assente, per sottoporgli una proposta di pagamento, ha sospeso la causa;

 

                                          che il 12 maggio 2005 il Giudice di pace, accertato che l'istante non aveva accettato la proposta transattiva del convenuto, ha convocate la parti alla discussione del 25 maggio 2005 alla quale il convenuto non ha presenziato;

 

                                          che con sentenza 8 giugno 2005 il Giudice di pace ha accolto l'istanza sulla base della documentazione prodotta dall'istante;

 

                                          che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento per la lesione del suo diritto di essere sentito, non avendo potuto partecipare al dibattimento finale causa il mancato recapito della relativa citazione;

 

                                          che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

 

                                          che nella concreta fattispecie con ordinanza 12 maggio 2005 il giudice di pace ha convocato le parti alla discussione fissata per il successivo 25 maggio;

 

                                          che poiché la citazione destinata al convenuto non è stata spedita mediante invio raccomandato come imposto dall’art. 124 cpv. 1 CPC, e il convenuto contesta di averla ricevuta (cfr. al proposito lo scritto 17 giugno 2005 indirizzato alla Direzione generale della Posta Svizzera), manca la prova della sua regolare notifica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 120, m. 3);

 

                                          che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 280, m 2);

 

                                          che l’incarto deve essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio previa valida convocazione delle parti all’udienza di discussione finale;

 

                                          che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 313bis), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);

 

                                          che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio, né si giustifica l’assegnazione di un'indennità al ricorrente, cui la procedura ha non verosimilmente comportato oneri di rilievo.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 20 giugno 2005 di RI 1 è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 8 giugno 2005 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi

                                   

                                2.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-    ;

-  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria