Incarto n.
16.2005.85

Lugano

8 novembre 2005/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 maggio 2005 presentato da

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 21 aprile 2005 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona, nella causa civile inappellabile (inc. n. 2/2005/O) promossa con istanza 14 gennaio 2005 da

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

 

con al quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'151.40 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 14 gennaio 2005 l'avv. CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 1'151.40 rivendicati a saldo della nota emessa il 15 luglio 2003 (di complessivi fr. 2'851.40, doc. M) per le proprie prestazioni professionali nell'ambito di una consulenza e dell'allestimento di un ricorso in relazione a una problematica che interessava il convenuto con riferimento ai contenuti del Piano regolatore di Pregassona (doc. M), e più precisamente all'accertamento del limite della zona boschiva;

 

                                         che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la bontà dell'intervento dell'istante il cui ricorso è stato dichiarato irricevibile, per cui contesta di doverlo remunerare e ritiene in ogni caso eccessive le ore fatturate;

 

                                         che in occasione dell'udienza del 3 marzo 2005 il giudice di pace ha informato il convenuto della possibilità di sottoporre la nota dell'istante alla Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati, assegnandogli un termine scadente il 2 aprile 2005 per produrre l’eventuale risposta;

 

                                         che con sentenza 21 aprile 2005 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame, trasmesso a questa Camera il 4 luglio 2005, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di pace ha emanato il proprio giudizio senza attendere l'esito della procedura di verifica della nota professionale; rimprovera inoltre al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie non ritenendo fondate le sue censure;

 

                  che con osservazioni 15 luglio 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

 

                                         che i successivi scritti del ricorrente devono essere estromessi dall’incarto poiché il CPC non prevede la possibilità di formulare controosservazioni e la procedura ricorsuale si è conclusa con la presentazione delle osservazioni dell'istante;

                                        

                                         che a prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza dedotta in cassazione è nulla per carenza di motivazione;

 

                                         che infatti, l'art.  285 cpv. 2 lett. e CPC prevede la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso indicato;

 

                                         che per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);

 

                                         che nel caso concreto il giudice di pace, dopo aver indicato all'istante la possibilità di sottoporre la nota professionale dell'istante alla Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati preposta al controllo della conformità delle remunerazioni richieste da parte dei membri dell’Ordine degli avvocati (art. 26 Legge sull'avvocatura), anziché sospendere la lite e attendere il giudizio della Commissione di verifica (che il Consiglio di moderazione, con decisione 24 giugno 2005, ha dichiarato incompetente ad esprimersi sulla nota professionale dell'istante siccome emessa nell'ambito di una consulenza amministrativa là dove la retribuzione dell'avvocato non dipende dalla Tariffa ma dal diritto federale, cfr. art. 394 cpv. 3 CO), ha accolto l'istanza non ritenendo che esistessero in concreto elementi negativi nei confronti dell'istanza al di là di quanto possa essere valutato dalla Commissione di verifica dell'Ordine degli avvocati;

 

                                         che la sentenza dedotta in cassazione, che accoglie così l'istanza senza darne spiegazione alcuna, in particolare senza neppure considerare ed esprimersi sulle contestazioni sollevate dal convenuto in merito alla conduzione del mandato da parte dell'istante, al quale rimprovera chiaramente di non aver svolto correttamente il compito affidatogli per aver inoltrato un ricorso irricevibile (art. 398 CO), risulta priva di valida motivazione;

 

                                         che in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio, senza che sia necessario verificare le ulteriori censure ricorsuali;

 

                                         che l'incarto deve pertanto essere rinviato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio;

 

                                         che a dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.

 

                                        

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:              1.   La sentenza 21 aprile 2005 del Giudice di pace del circolo di Pregassona è nulla.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria