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Incarto n. |
Lugano 5 dicembre 2005/rgc |
In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza di interpretazione 29 novembre 2005 presentata da
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RI 1
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relativamente alla sentenza 8 novembre 2005 emessa da questa Camera nell'ambito della causa civile inappellabile contro di lui promossa con istanza 14 gennaio 2005 da
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CO 1
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letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 21 aprile 2005 il Giudice di pace supplente del Circolo di Pregassona, in accoglimento dell'istanza 14 gennaio 2005 introdotta CO 1 per il pagamento di proprie prestazioni professionali, ha condannato RI 1 al pagamento di fr. 1'151.40 oltre accessori;
che, adita dal convenuto con ricorso per cassazione 9 maggio 2005, con sentenza 8 novembre 2005 questa Camera ha accertato la nullità della sentenza del primo giudice per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC, con conseguente rinvio degli atti per nuovo giudizio;
che il 29 novembre 2005 RI 1 ha presentato istanza di interpretazione della sentenza 8 novembre 2005 di questa Camera;
che secondo l'art. 333 CPC se in una sentenza definitiva si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri, il giudice, a richiesta di parte, li chiarisce in via di interpretazione;
che una domanda di interpretazione è destinata solo ad appurare il significato di un determinato dispositivo, non a rivederne o a riesaminarne la portata;
che, infatti, il rimedio straordinario dell'interpretazione è dato nei casi in cui nella sentenza si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri, oppure nei casi in cui il senso di un dispositivo è poco chiaro poiché in contraddizione con le motivazioni della sentenza, ovvero per permettere l'esatta comprensione della volontà espressa dal giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 333, m. 1);
che RI 1 non sostiene esservi ambiguità o contraddizione nei dispositivi del giudizio di questa Camera, dissentendo unicamente dai suoi considerandi;
che, pertanto, non sono dati gli estremi per procedere all'interpretazione della sentenza;
che, in ogni caso, la motivazione della sentenza, accertando d'ufficio la nullità della sentenza del Giudice di pace supplente per carenza di motivazione, trova puntuale riscontro nel dispositivo n. 1 che il richiedente ha correttamente capito;
che per quanto attiene al mancato riconoscimento di ripetibili al ricorrente (dispositivo n. 2), questi non evidenzia nessuna ambiguità nel medesimo ma non condivide il contenuto, ciò che andava se del caso sollevato mediante impugnazione del dispositivo;
che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla domanda di interpretazione della sentenza trattandosi di un rimedio di diritto -ancorché di sola natura processuale- questa Camera, per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, può decidere con breve motivazione la reiezione dell’istanza senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata.
che le spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'istante, la sua domanda risultando disattesa, tuttavia, a titolo eccezionale, si prescinde dal riscuotere oneri;
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di interpretazione 29 novembre 2005 presentata da RI 1 è respinta.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria