Incarto n.
16.2005.86

Lugano

15 maggio 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 luglio 2005 presentato da

 

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 21 giugno 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.437) promossa con istanza 15 dicembre 2004 nei confronti di

 

 

 

 

 CO 1 

patr. dall'  RA 1 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'872.40 oltre interessi e spese

come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n.

__________ dell'UEF di Mendrisio, domande sulle quali il giudice non si è pronunciato

avendo respinto in ordine l'istanza,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 15 dicembre 2004 CO 1 ha convenuto __________davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 2'872.40 rivendicati a saldo dello scoperto sull'utilizzo della carta VISA Gold n. __________ rilasciata a quest'ultimo, oltre all'importo di fr. 10.- per le spese di notifica del PE;

 

 

                                         che il convenuto si è opposto all'istanza negando di essere debitore dell'importo rivendicato e contestando la decorrenza così come il tasso degli interessi reclamati;

 

 

                                         che alla discussione finale il convenuto ha altresì eccepito la nullità dell'istanza per carenza di legittimazione del rappresentante dell'istante, i firmatari dell'istanza, __________ e __________, così come __________ che ha partecipato alle udienze, non essendo legittimati in tal senso;

 

 

                                         che con sentenza 21 giugno 2005 il segretario assessore ha accertato la nullità dell'istanza poiché sottoscritta da persone sconosciute senza sapere se eventualmente legittimate a vincolare la parte istante;

 

 

                                         che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato le norme di procedura che regolano la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti concludendo alla nullità della sua istanza ancorché sottoscritta da persone regolarmente autorizzate a vincolarla e confermata in udienza da persone regolarmente iscritte nel registro di commercio; essa si duole inoltre della lesione del suo diritto di essere sentita per non averle il primo giudice permesso di sanare la pretesa carenza di legittimazione dei firmatari dell'istanza;

 

 

                                         che con osservazioni 5 settembre 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

 

 

                                         che la dichiarazione 21 aprile 2005, allegata al ricorso, deve essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

 

 

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

 

 

                                          che secondo l'art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d'ufficio e in  ogni stadio di causa se esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;

 

 

                                          che trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell'ambito dell'art. 64 cpv. 1 CPC questa  agisce per mezzo dei suoi organi (art. 54/55 CC; Leuch/ Marbach, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 2000, n. 1.a ad art. 35);

 

 

                                         che organi di una società anonima sono i membri del consiglio d'amministrazione (organi formali) e coloro che, senza una designazione formale, partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto) esercitando autonomamente funzioni societarie (Forstmoser/Maier-Hayoz/ Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, pag. 175 n. 17 segg., pag. 441 n. 3 segg.);

 

 

                                         che per quanto attiene alle risultanze del registro di commercio, è vero che l'istante ha prodotto solo in questa sede un estratto dello stesso, tuttavia trattandosi di informazioni facilmente accessibili il primo giudice avrebbe potuto e dovuto farvi riferimento d'ufficio nell'ambito del proprio potere di indagine (art. 88 CPC; II CCA 9 gennaio 1998 in re C./B.), ragione per la quale il documento deve essere acquisito agli atti;

 

                                         che dal citato estratto si evince che le due firmatarie dell'istanza, delle quali solo __________ ha un diritto di firma collettiva a due, non erano legittimate a vincolare l'istituto bancario in qualità di organi formali, e neppure lo potevano fare quali organi di fatto non avendo l'istante neppure allegato tale loro funzione in seno alla società;

 

 

                                         che, per contro, alle due udienze indette per la discussione dell'istanza hanno presenziato, in rappresentanza dell'istituto, __________ e l'avv. __________, entrambi iscritti con diritto di firma collettiva a due e quindi legittimati a vincolare l'istante in quanto organi della stessa;

 

 

                                         che la giurisprudenza alla quale ha fatto riferimento il primo giudice e secondo cui la costituzione all'udienza della parte stessa o di un suo patrocinatore debitamente legittimato non può sanare la nullità dell'atto introduttivo di causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 64 m. 3), si riferiva a una diversa fattispecie, ovvero nel caso in cui l'istanza è sottoscritta da un avvocato in una procedura davanti al giudice di pace, ove il patrocinio di avvocati è vietato espressamente dall'art. 301 CPC;

 

 

                                         che quindi, per non cadere nel formalismo eccessivo vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale  federale 2P.89/2003) e per conformarsi al principio secondo il quale gli atti di procedura compiuti da un rappresentante senza poteri sono validi se ratificati dal rappresentato (DTF 113 II 113), diversamente da quanto concluso dal primo giudice si deve ritenere che la partecipazione all'udienza di __________ e dell'avv. __________ durante la quale hanno confermato l'istanza, ha sanato le carenze formali dell'atto introduttivo della causa;

 

 

                                         che, di conseguenza, accertata la validità dal punto di vista formale dell'istanza 15 dicembre 2004 di RI 1, si giustifica il rinvio degli atti al primo giudice affinché si esprima sul merito della vertenza;

 

 

                                         che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto senza che si renda necessaria la verifica della pretesa violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, mentre la contestazione circa la carenza di poteri di rappresentanza dell'avv. __________ è priva di fondamento siccome lo stesso è iscritto nel registro cantonale degli avvocati e abilitato ad agire in virtù dell'autorizzazione del convenuto (cfr. procura in favore dell'avv. __________;

 

 

                                         che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

 

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 12 luglio 2005 di RI 1 SA è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 21 giugno 2005 del Segretario  assessore della Pretura di Lugano, sezione 1, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché si pronunci sul merito della vertenza.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 150.- quale indennità per questa sede.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-   ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria