Incarto n.
16.2005.87

Lugano

30 gennaio 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 luglio 2005 presentato da

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 15 giugno 2005 del Giudice di pace supplente del circolo di Taverne nella causa civile inappellabile (inc. n. 64/04) promossa con istanza 30 agosto 2004 nei confronti di

 

 

 

CO 1 

patr. dall'  RA 1 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'271.40 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande respinte dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Con istanza 30 agosto 2004 RI 1, titolare della ditta individuale __________ di Lugano, ha convenuto davanti al Giudice di pace del Circolo di Taverne la società CO 1 per ottenere il pagamento di fr. 1'271.40 rivendicati a saldo delle fatture emesse il 22 agosto 2003 e il 23 febbraio 2004 per prestazioni di natura informatica eseguite per conto di quest'ultima. All'udienza del 25 novembre 2004 CO 1 si è opposta all'istanza contestando la sua legittimazione passiva, non avendo mai concluso nessun contratto con l'istante.

 

                                   2.   Con sentenza 15 giugno 2005 il Giudice di pace supplente ha respinto l'istanza non avendo l'istante comprovato la legittimazione passiva della convenuta che è risultata estranea agli interventi effettuati per conto del marito dell'amministratrice unica della convenuta, e non per conto di quest'ultima.

 

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il  ricorrente si duole innanzi tutto della lesione da parte del primo giudice delle norme di procedura che regolano l'assunzione dei testi, mentre nel merito gli rimprovera di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale negando la legittimazione passiva della convenuta.

 

                                         Con osservazioni 2 settembre 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.

 

                                   4.   La documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.

 

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

 

                                   6.   La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, costituisce un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata persona. Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di cau­sa (DTF 126 II 63 consid. 1 con rimandi, 123 III 62 consid. 3a con rinvii, 118 Ia 130 consid. 1) e in caso di sua mancanza l'azione non è respinta in ordine ma necessita di un giudizio di merito emanato in base ai fatti allegati dalle parti e accertati dal giudice (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 97, m. 1 e 2; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, pag. 139; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17 e 18; Häflinger, Die Parteifähigkeit im Zivilprozess, 1987, pag. 5, 32 e segg.). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 181, m. 23).

 

                                7.      In concreto, si tratta pertanto di stabilire se tra l'istante e la convenuta sia insorto, direttamente o indirettamente, un eventuale rapporto contrattuale. A sostegno della sua pretesa l'istante si è limitato a produrre le fatture intestate a CO 1. Ora, a fronte delle contestazioni della convenuta che nega di aver concluso un qualsiasi contratto con l'istante, questi documenti non bastano per comprovare che gli interventi fatturati dall'istante siano stati concordati con la convenuta o con un di lei rappresentante, l'unica persona in tal senso legittimata essendo __________, amministratrice unica della CO 1 e con la quale l'istante non pretende neppure di aver avuto un qualsiasi contatto. Trattandosi di una società anonima, questa agisce infatti per mezzo dei suoi organi, ossia dei membri del consiglio di amministrazione iscritti a Registro di commercio (organi formali), oppure per mezzo di coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto), esercitando autonomamente funzioni societarie (DTF 117 II 571 consid. 3). Non rientrando __________ in nessuna di queste categorie, né l'istante pretende che questi avrebbe agito in qualità di rappresentante della convenuta ai sensi dell'art. 32 CO, tant'è che egli ammette di aver ricevuto l'incarico di eseguire i lavori controversi da __________ (cfr. verbale 25 novembre 2004), è escluso che costui possa aver validamente impegnato la convenuta, che peraltro non ha ratificato il suo operato (art. 38 CO). Neppure giova all'istante il fatto per la convenuta di non aver mai reagito al ricevimento delle fatture a lei indirizzate, poiché il silenzio non equivale ad accettazione, neppure nelle relazioni commerciali (DTF 112 II 500).

 

                                         Di conseguenza, non avendo l'istante fornito nessuna indicazione circa la legittimazione passiva della convenuta, la conclusione del primo giudice che ha respinto le pretese di parte istante, deve essere confermata. Inoltre, ritenuto che la censura d'arbitrio può riferirsi esclusivamente al risultato della decisione impugnata e non ai motivi che ne stanno alla base (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 14; DTF 129 I 173 consid. 3.1), la questione relativa alle modalità di assunzione del teste __________, che il primo giudice ha effettivamente sentito senza rispettare la procedura di cui agli art. 234 segg. CPC, può rimanere indecisa anche perché la deposizione non è stato di alcun ausilio alla tesi difensiva dell'istante.

 

                                   8.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha non evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto.

 

                                         Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 7 luglio 2005 di RI 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 160.-

                                         b) spese                                                                 fr.   40.-

                                                                                                                         fr. 200.-

 

                                         già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-    ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria