Incarto n.
16.2005.90

Lugano

22 novembre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 luglio 2005 presentato da

 

 

 

RI 1

patr. dall' RA 2

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 11 luglio 2005 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.193) promossa con istanza 25 maggio 2005 da

 

 

 

CO 1 a

patr. dall' RA 1

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Con istanza 25 maggio 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio notificatogli per l'incasso di fr. 6'215.30 oltre interessi del 5% dal 10 novembre  2004. Tale importo corrisponde alle spese sostenute dall'istante per ottenere la riconsegna di un veicolo Honda Legend consegnato al convenuto sulla base di un contratto di leasing da questi sottoscritto il 20 dicembre 1996, unitamente alla moglie __________, con __________ per la durata di 48 mesi e un canone mensile di fr. 628.-, con successivo impegno di ripresa e acquisto del veicolo al prezzo concordato di fr. 20'000.-. Dette spese, rivendicate da CO 1 sulla base della cessione di credito sottoscritta l'11 ottobre 2004 da __________ Auto Leasing SA, concernono i costi di ripristino del veicolo (fr. 3'549.25), le spese di incasso fatturate dalla ditta IFS (fr. 3'755.25) e quelle dall'avv. __________ (fr. 776.70).  A valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di leasing 20 dicembre 1996, quello di compravendita con impegno di ripresa del veicolo di identica data e il conteggio in seguito a disdetta del contratto del 28 aprile 2004. All'udienza del 28 giugno 2005, indetta per il contraddittorio, RI 1 non è comparso ed è rimasto precluso.

 

                                   2.   Con sentenza dell'11 luglio 2005 il Pretore__________ accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale non è stata opposta nessuna valida eccezione, ha integralmente accolto l'istanza.

 

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 luglio 2005, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale concedendo il rigetto dell'opposizione al PE allo stesso notificato nonostante il medesimo non sia stato notificato anche alla moglie che ha sottoscritto i contratti prodotti a valere quale riconoscimento di debito; egli contesta inoltre la legittimazione alla rappresentanza processuale del rappresentante dell'istante, la legittimazione attiva di quest'ultima, e la propria legittimazione passiva con riferimento al credito posto in esecuzione e l'esistenza di un valido riconoscimento di debito. Da ultimo il ricorrente eccepisce la nullità del contratto di leasing.

 

                                         Con osservazioni 18 agosto 2005 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.

 

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

 

                                   5.   Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. In quest'ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona. Essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 15, 25 e 26 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6).

 

                                   6.   Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84). Nella fattispecie, a sostegno della sua domanda di rigetto dell'opposizione e a valere quale titolo di credito, l'istante ha indicato il contratto di leasing 20 dicembre 1996 (doc. A). Se non che, gli importi posti in esecuzione non corrispondono ai canoni di leasing scaduti o al prezzo di compravendita del veicolo in caso di ripresa bensì alle spese sostenute per il recupero e ripristino del veicolo oggetto del contratto di leasing (cfr. istanza, punto 2). Per questi importi, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, non vi è agli atti nessun valido riconoscimento di debito, il quale, per legittimare il rigetto provvisorio dell'opposizione, deve riferirsi al credito posto in esecuzione (D. Staehelin, op. cit., n. 40 ad art. 82), ciò che non è il caso in concreto.

 

                                   7.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice e la conseguente errata applicazione dell'art. 82 LEF, deve essere accolto senza che occorra verificare le ulteriori censure ricorsuali. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza.

 

                                   8.   Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che per la prima sede al convenuto, assente dal contraddittorio, non viene riconosciuta nessuna indennità. 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

 

 

pronuncia:

                                    I.   Il ricorso per cassazione 2 dicembre 2004 di RI 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 11 luglio 2005 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

                                         1. L'istanza è respinta.

                                         2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 230.- da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di CO 1 la quale rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-

-.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                            La segretaria