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Incarto n. |
Lugano 21 giugno 2005/kc
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney–Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 gennaio 2005 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 15 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo della Navegna, nella causa civile inappellabile (inc. n. 30–2004) promossa con istanza 28 agosto 2004 da
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 97.– oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 28 agosto 2004 CO 1, concessionario di una licenza per la guida di taxi, ha convenuto in giudizio RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 97.–, corrispondenti alle spese sostenute per il trasporto del convenuto da Minusio a Locarno (fr. 15.–), oltre ai periodi di attesa (fr. 82.–). RI 1 contestato la pretesa, salvo riconoscere fr. 50.– (fr. 38.– calcolati sulla base delle tariffe di categoria per la trasferta da Minusio a Locarno e fr. 16.– per l'attesa). In via riconvenzionale egli ha fatto valere una pretesa di fr. 200.– a titolo di risarcimento dei danni per perdite di tempo varie per la tutela dei suoi diritti.
2. Con sentenza 15 dicembre 2004 il Giudice di pace ha integralmente accolto le pretese dell'istante, riconoscendo a quest'ultimo il diritto al pagamento della trasferta e dei tempi di attesa cagionati dal convenuto, la cui pretesa riconvenzionale è invece stata respinta.
3. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 50.–. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto la pretesa dell'istante nonostante questi non abbia fatto fronte all'onere della prova che gli competeva in merito alla durata dei tempi di attesa fatturati.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In concreto, a fronte delle contestazioni del convenuto circa le poste fatturate dall'istante, spettava a quest'ultimo provare la durata dei tempi di attesa, ovvero il benfondato della sua pretesa a questo titolo (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 183 m. 35 e 36). Se non che, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, l’istante non ha fatto fronte a quest’onere probatorio essendosi limitato a produrre la sua fattura 19 dicembre 2003 (doc. B) dalla quale si evince unicamente il tipo di intervento effettuato, ovvero una trasferta e due tempi di attesa, ma non anche la durata di queste attese. Mancando qualsiasi indicazione in tal senso, occorre considerare quanto riconosciuto dal ricorrente in questa sede, ossia fr. 15.– per la trasferta e la differenza per le attese. La prova della durata dei tempi di attesa e del loro carattere oneroso era in concreto doverosa ritenuto che l'istante medesimo conferma di non aver mai fatturato in precedenza all'istante i tempi di attesa poiché gli stessi erano ragionevoli (cfr. verbale 1° ottobre 2004).
6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'errata applicazione dell'art. 8 CC da parte del primo giudice, deve essere accolto senza che sia necessaria la verifica delle ulteriori censure ricorsuali, in particolare quella secondo la quale il giudice non si sarebbe espresso sulle prove offerte dal convenuto.
7. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente a fr. 50.– oltre a una proporzionale partecipazione alle spese esecutive.
8. Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), che per la prima sede può essere ripartita tra le parti in ragione di metà ciascuno.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 21 gennaio 2005 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 dicembre 2004 del Giudice di pace del Circolo della Navegna, limitatamente ai dispositivi n. 1 e 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1 L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza RI 1 è condannato a pagare a CO 1 l'importo di fr. 50.– oltre a
fr. 27.– a titolo di partecipazione alle spese esecutive.
2. Le spese giudiziarie per la domanda principale, con una tassa di giustizia di fr. 50.–, in totale di fr. 111.–, da anticipare come di rito dall'istante, rimangono a suo carico per ½ mentre la rimanenza deve essere posta a carico del convenuto. Compensate le ripetibili.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.–, già anticipate dal ricorrente sono poste a carico di CO 1 il quale rifonderà al ricorrente fr. 20.– a valere quale indennità per questa sede.
III. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria