Incarto n.
16.2006.100

Lugano

20 febbraio 2007/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29 settembre 2006 presentato da

 

 

RI 1 

(patrocinata dall'avv.  RA 1 

 

 

contro la sentenza emessa il 20 settembre 2006 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa civile inappellabile (inc. n. 49.2006.0: contratto di lavoro) promossa con istanza 24 agosto 2006 da

 

 

 

 CO 1 

(rappresentato dall'RA 2 );

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   CO 1AP 1la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, opponendo in compensazione una sua pretesa di fr. 7800.– per danni cagionati dal lavoratore. 

                                     

                                  B.   Statuendo il 20 settembre 2006 il Giudice di pace, dopo avere ritenuto che la pretesa di risarcimento danni fatta valere dalla convenuta era in realtà una domanda riconvenzionale eccedente i limiti della sua competenza, ha accolto l'istanza, la convenuta avendo implicitamente riconosciuto la pretesa avversaria sollevando l'eccezione di compensazione. Egli ha poi altresì ritenuto che trattandosi di un credito necessario al mantenimento del lavoratore ai sensi dell'art. 125 n. 2 CO, una compensazione fosse improponibile.

 

                                  C.   Con ricorso del 29 settembre 2006 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Essa rimprovera al primo giudice di non aver considerato il credito dalla stessa opposto in compensazione ad integrale estinzione della pretesa avversaria. Al ricorso l'istante non ha formulato osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

 

                                   2.   La ricorrente rimprovera al Giudice di pace di aver ignorato l'eccezione di compensazione da lei sollevata con riferimento ai danni cagionati dal lavoratore. Il primo giudice ha considerato la domanda di risarcimento danni formulata dalla convenuta come domanda riconvenzionale eccedente i limiti della sua competenza (art. 172 CPC). Nondimeno la convenuta non ha inteso far valere una simile domanda ma ha semplicemente opposto in compensazione al credito per salari dell'istante un suo credito di pari importo corrispondente ai danni che il lavoratore le avrebbe cagionato (Rep. 1979 pag. 302). E che il datore di lavoro possa compensare il salario con un suo credito per danni cagionati intenzionalmente dal lavoratore è previsto espressamente dall'art. 323b cpv. 2 in fine CO (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª edizione, n. 9 ad art. 323b CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 6 ad art. 323b CO).

 

                                   3.   Resta il fatto che l'annullamento di una sentenza si giustifica unicamente quando essa è arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (v. anche DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii). In concreto, spettava alla convenuta dimostrare il danno, la violazione degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, come pure l'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi  (Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.13 ad art. 321e CO; Brühwiler, op. cit., n. III ad art. 321e CO; Wyler, Droit du travail, 2002, pag. 101; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 4 ad art. 321e CO). Ora, la ricorrente ha bensì proposto l'audizione di alcuni testi e l'interrogatorio formale della controparte (cfr. risposta scritta), ma alla discussione del 13 settembre 2006 essa vi ha rinunciato. Dal verbale di quella udienza risulta che dopo la discussione, il giudice avrebbe emanato la sentenza non essendo stato raggiunto nessun accordo, la convenuta, nulla eccependo al riguardo, ha pertanto accettato la conclusione dell'istruttoria. Essa non può quindi dolersi in questa sede del suo stesso agire. Non essendovi alcuna prova a sostegno della pretesa posta in compensazione, le fatture dalla stessa prodotte non fornendo nessuna indicazione in tal senso trattandosi di prestazioni effettuate per conto terzi, la sentenza impugnata non appare errata e tantomeno insostenibile nel suo risultato.

                                     

                                   4.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto. L'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse o spese, né si assegnano ripetibili all'istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.

 

 

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 29 settembre 2006 di RI 1 è respinto.

                                        

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-     

-   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.