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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 settembre 2006 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 18 settembre 2006 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 176–2006–S) promossa con istanza 24 agosto 2006 nei confronti di
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al
PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 agosto 2006 RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Giubiasco di rigettare l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 505.– oltre interessi e spese, rivendicati sulla base di una fornitura di bombole a gas;
che all'udienza del 12 settembre 2006 il convenuto si è opposto all'istanza;
che con sentenza 18 settembre 2006 il Giudice di pace, esclusa la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha respinto l'istanza;
che con scritto 28 settembre 2006, indirizzato alla Giudicatura di pace e da questa trasmesso alla scrivente Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 e __________ sono insorti contro il predetto giudizio;
che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto, lo scritto del 28 settembre 2006 dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è neppure stato notificato.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso 28 settembre 2006 RI 1 e __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria