Incarto n.
16.2006.101

Lugano

6 ottobre 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 settembre 2006 presentato da

 

 

 

  RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 18 settembre 2006 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 176–2006–S) promossa con istanza 24 agosto 2006 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al

PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda respinta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 24 agosto 2006 RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Giubiasco di rigettare l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 505.– oltre interessi e spese, rivendicati sulla base di una fornitura di bombole a gas;

 

                                         che all'udienza del 12 settembre 2006 il convenuto si è opposto all'istanza;

                                     

                                         che con sentenza 18 settembre 2006 il Giudice di pace, esclusa la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha respinto l'istanza;

 

                                         che con scritto 28 settembre 2006, indirizzato alla Giudicatura di pace e da questa trasmesso alla scrivente Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 e __________ sono insorti contro il predetto giudizio;

                                        

                                         che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

 

                                          che nel caso concreto, lo scritto del 28 settembre 2006 dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                          che giusta l’art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                          che vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è neppure stato notificato.

                                               

 

 

Per i quali motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 28 settembre 2006 RI 1 e __________ è nullo.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-    ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria