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Incarto n. |
Lugano 4 ottobre 2006/rgc
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 24 agosto 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 444a/06/S) promossa con istanza 22 maggio 2006 da
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CO 1 (rappresentato dal Municipio) |
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________6 dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 22 maggio 2006 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 154.50 oltre accessori rivendicati a titolo di imposta comunale 1999, oltre interessi e tassa di diffida;
che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la notifica di tassazione 21 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1999-2000 regolarmente passata in giudicato, il calcolo dell'imposta comunale 1999 e relativa tassa di diffida, così come il calcolo dettagliato degli interessi dovuti;
che con sentenza 24 agosto 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, regolarmente intimata all'escusso contrariamente a quanto da questi preteso, e respinta l'eccezione di compensazione dallo stesso sollevata, ha accolto l'istanza;
che con ricorso del 14 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;
che questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 4 settembre 2006 come ammesso del ricorrente medesimo e di conseguenza scadeva il 14 settembre successivo;
che introdotto il 15 settembre 2006 (data del timbro postale), il ricorso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) ma in concreto, visto il notorio stato di insolvenza del ricorrente, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese;
che non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui il ricorso non è stato intimato e non ha causato spese presumibili.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 dRI 1 è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria