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Incarto n. |
Lugano 27 dicembre 2006/rgc
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 ottobre 2006 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 9 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.2161) promossa con istanza 21 luglio 2006 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 4 ottobre 2002 RI 1, attiva nel settore dell'oreficeria a L__________, ha sottoscritto con F__________ __________ di __________, un accordo con cui la prima si impegnava a versare alla seconda fr. 2200.- per la pubblicazione, in 80000 esemplari della piantina della città di Lugano e sull'arco di tre anni, di un inserto pubblicitario concernente la sua ditta. Secondo l'accordo il pagamento sarebbe intervenuto trenta giorni dopo la fornitura di un buono per la stampa (Gut zum Druck). Nel luglio del 2005 F__________ ha ceduto tale contratto, con i relativi crediti, alla CO 1 di __________, società specializzata in inserzioni pubblicitarie.
B. Con istanza 21 luglio 2006 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 2367.- oltre interessi, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 3 novembre 2002 per prestazioni a favore dall'escussa, e fr. 272.- di spese. A valere quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione l'istante ha prodotto l'impegno sottoscritto il 4 ottobre 2002 dalla convenuta nei confronti della F__________ __________. All'udienza del 9 ottobre 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta si è opposta all'istanza contestando la presenza di un valido riconoscimento di debito, non avendo l'istante fatto fronte agli impegni nello stesso assunti, segnatamente inviandogli il buono per la stampa dal quale dipendeva il suo obbligo di pagamento.
C. Con sentenza 9 luglio 2006 il Pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, la quale ha provato di aver fatto fronte a tutti gli impegni assunti contrattualmente e di aver inviato alla convenuta, il 23 ottobre 2002, il noto buono per la stampa, ha accolto l'istanza.
D. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 20 ottobre 2006, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, attribuendo al contratto 4 ottobre 2002 la qualifica di valido riconoscimento di debito nonostante l'istante non abbia provato l'adempimento delle condizioni alle quali era assoggettato il suo impegno di pagamento, in particolare l'invio del buono per la stampa per la verifica della corretta esecuzione del contratto e per l'esigibilità del credito. Essa ha inoltre contestato la legittimazione dell'istante a rivendicare il credito posto in esecuzione prima del 5 luglio 2005, data in cui è stata formalizzata la cessione dei crediti da parte della F__________ __________ con la quale la convenuta ha concluso il contratto prodotto a valere quale riconoscimento di debito. Nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2006 l'istante conclude per la reiezione del ricorso.
considerando
in diritto: 1. Per quanto attiene alla ricevibilità del gravame, contestata dall'istante nelle osservazioni al ricorso, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, il ricorso, anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione invocato così come previsto dall'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 329). In concreto è indubbio che a fondamento della propria impugnazione la ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, tant'è che la stessa invoca espressamente il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Sotto questo aspetto il ricorso è ricevibile.
2. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
3. Nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 50 ad art. 84; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, Zurigo 1980, § 20). In quest'ambito, l'esame del giudice verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che attraverso un giudizio sommario emanato in base a criteri d'apparenza, il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l'esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 163), ovvero se contiene la dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante di una determinata somma di denaro (art. 82 LEF). In concreto, il titolo di credito sul quale si basa l'esecuzione è l'ordinazione sottoscritta il 4 ottobre 2002 dalla convenuta con la F__________ __________ (che ha successivamente ceduto il suo credito all'istante: doc. H), con la quale la prima si è impegnata a pagare fr. 2200.-, importo esigibile entro 30 giorni dalla consegna del Gut zum Druck (doc. B)
4. Quanto all'esigibilità del credito posto in esecuzione, essa deve essere verificata d'ufficio dal giudice del rigetto (A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 77 segg. ad art. 82), ritenuto che la prova di tale circostanza, che permette al creditore di pretendere la sua prestazione incombe a quest'ultimo (Leu, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, vol. I, Basilea e Francoforte, 1996, n. 4 ad art. 75 CO) e ciò, a maggior ragione, ove la stessa sia contestata dal debitore (A. Staehelin/ Bauer/ D. Staehelin, op. cit., n. 79 ad art. 82). In concreto, come detto, l'esigibilità del credito vantato dall'istante è stata subordinata alla consegna del buono per la stampa. E siccome la convenuta ha chiaramente contestato la ricezione del medesimo (cfr. verbale del 9 ottobre 2006 pag. 2; doc. 2 e 3), spettava all'istante provare l'effettivo invio del buono per la stampa. Al riguardo, né lo scritto del 23 ottobre 2002 (doc. C) né quello del 3 novembre 2002 (doc. D) soccorrono all'istante giacché inviati per lettera semplice, ciò che non permette di ritenere provato l'effettivo invio. Ciò posto, in difetto dell'esigibilità del credito posto in esecuzione, l'impegno di pagamento sottoscritto dalla convenuta il 4 ottobre 2002 non rappresenta un valido titolo per il rigetto provvisorio dell'opposizione.
5. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare oltre le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 ottobre 2006 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 9 ottobre 2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 140.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 260.- per ripetibili.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 160.-, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di CO 1 che rifonderà alla controparte fr. 300.- per ripetibili.
III. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria