Incarto n.
16.2006.117

Lugano

21 novembre 2006/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21 ottobre 2006 presentato da

 

 

 

 

 RI 1 

 

 

contro la sentenza emessa il 4 ottobre 2006 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella procedura accelerata (inc. n. S.119) promossa con istanza del 4 maggio 2006 nei confronti di

 

 

 

CO 1

 

 

esaminati gli atti

 

considerato

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 4 maggio 2006 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Locarno chiedendo, sulla base dell'art. 85a LEF, l'accertamento dell'inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell'UEF di Locarno fattogli notificare per l'incasso di fr. 1001.40 rivendicati a titolo di premi per l'assicurazione obbligatoria LAMal scaduti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 oltre alle spese di fr. 20.–;

 

                                         che l'istante contesta di dovere pagare questi premi alla convenuta avendo disdetto il contratto di affiliazione con la stessa il 30 ottobre 2004 e avendo sottoscritto il 14 marzo 2005 un nuovo contratto con un'altra compagnia di assicurazioni;

 

                                         che all'udienza del 30 maggio 2006 la convenuta si è opposta all'istanza osservando come l'affiliazione alla nuova cassa malati sia effettiva solo dal 1° aprile 2005, ragione per la quale i premi relativi al primo trimestre del 2005 le sono dovuti;

 

                                          che con sentenza 4 ottobre 2006 il Giudice di pace, accertato che i premi rivendicati dalla convenuta sono effettivamente dovuti poiché l'istante, per i primi tre mesi del 2005, era ancora affiliato presso la stessa, la nuova compagnia assicurativa avendo peraltro confermato l'inizio di copertura dal 1° aprile 2005, ha respinto l'istanza;

 

                                          che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

 

                                         che per quanto attiene al lasso di tempo intercorso tra l'udienza (30 maggio 2006) e l'emanazione della sentenza (4 ottobre 2006), va rilevato che il termine  di 10 giorni previsto dall'art. 397 CPC per l'intimazione della sentenza, è un termine d'ordine il cui mancato ossequio non comporta nessuna sanzione;

 

                                          che in merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza impugnata, tale indicazione costituisce un presupposto formale unicamente nell'ambito della procedura amministrativa, ma non in quella civile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, m. 22 ad art. 285);

 

                                          che del preteso colloquio telefonico avuto dal primo giudice con un rappresentante della __________ non vi è alcun riscontro nel fascicolo processuale e comunque dal medesimo il ricorrente non deduce nessuna conseguenza per cui la questione non merita ulteriore disanima;

 

                                          che dal PE n. __________ dell'UEF di Locarno richiamato dal ricorrente non si evince nulla a sostegno della sua tesi poiché lo stesso è relativo a uno scoperto rivendicato dalla __________ per premi rimasti insoluti a far tempo dal 1° luglio 2005;

 

                                          che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

                                         

                                         che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 21 ottobre 2006 di RI 1 è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

- __________;

- __________.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria