Incarto n.
16.2006.127

Lugano

6 marzo 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 31 ottobre 2006 presentato da

 

 

 RI 1 

 

 

contro la sentenza emessa il 19 ottobre 2006 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa civile inappellabile (inc. n.49/2005) promossa con istanza 15 novembre 2005 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

(patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca, Lugano);

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

 

in fatto:                    A.   Con istanza del 15 novembre 2005 RI 1, titolare di una sartoria a Lugano, ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Agno per ottenere il pagamento di fr. 1180.–, oltre al rigetto dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, riferito a una fattura del 30 novembre 2001 concernente la vendita e l'adattamento di un vestito. All'udienza del 23 maggio 2006 il convenuto ha concluso per la reiezione dell'istanza.

 

                                  B.   Statuendo il 19 ottobre 2006 il Giudice di pace ha accolto la pretesa limitatamente a fr. 590.–. Egli ha riconosciuto all'istante metà dell'importo fatturato poiché il vestito, ancorché tecnicamente ben eseguito come confermato da un perito giudiziario, non era conforme a quanto pattuito con il convenuto.

 

                                  C.   Con ricorso del 31 ottobre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare la perizia giudiziaria, che ha concluso all'esecuzione a regola d'arte del vestito, tanto che il convenuto l'ha ritirato e utilizzato. Nelle sue osservazioni del 24 gennaio 2007 il convenuto conclude per il rigetto del ricorso.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

 

                                   2.   Il ricorrente si duole di un'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, con particolare riferimento alle risultanze peritali dalle quali risulta che l'abito è stato confezionato a regola d'arte. Il Giudice di pace ha ritenuto sulla base della perizia”, allestita da __________, che l'intervento di adattamento del vestito è stato corretto dal profilo tecnico, ma che ciò ha comportato una modifica della forma. E siccome l'istante non aveva sufficientemente dimostrato l'importanza della modifica per rapporto alla taglia maggiore rispetto a quella del convenuto, egli ha ripartito a metà il costo del vestito e del lavoro.

 

                                         Innanzitutto, per quanto riguarda __________, giovi preliminarmente premettere che solo chi è incaricato di eseguire una “perizia” può ritenersi tale. E la perizia va esperita in applicazione degli art. 247 segg. CPC. Ciò detto, a prescindere dalle modalità di assunzione di questa prova, la conclusione del primo giudice, secondo cui – in sintesi – quanto confezionato dal sarto non corrispondeva più a quanto scelto dal convenuto non può essere considerata arbitraria. Nell'ambito di un contratto di appalto, come quello perfezionatosi tra le parti, l'opera è difettosa e giustifica una riduzione della mercede non solo quando non è eseguita correttamente ma anche quando non è conforme a quanto pattuito, ovvero quando presenta caratteristiche non previste dalle parti o non possiede le caratteristiche alle quali il committente poteva in buona fede attendersi (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, n. 1356 segg. e 1406). Tanto che il difetto può anche avere una connotazione esclusivamente estetica ove, in particolare, determinante è l'aspetto esteriore dell'opera (Rep. 1997 n. 46). In questo senso il fatto per l'istante di aver fornito un abito, che egli non contesta essere difforme rispetto al modello scelto dal convenuto, può costituire un difetto tale da giustificare una riduzione della mercede. Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto.

 

                                   3.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà alla controparte, la quale si è avvalsa di un patrocinatore per la stesura delle osservazioni, un'equa indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 3 novembre 2006 di RI 1 è respinto. 

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   80.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 130.–

 

                                         già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.– per ripetibili.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 ;

 .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.