Incarto n.
16.2006.15

Lugano

13 marzo 2006lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 gennaio 2006 presentato da

 

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 16 gennaio 2006 del Giudice di pace del circolo di Capriasca nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 05/136/S) promossa con istanza 31 ottobre 2005 da

 

 

 

CO 1 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta

dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 31 ottobre 2005 __________ __________, titolare dello studio fiduciario CO 1, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 550.- oltre interessi rivendicati quale pagamento della fattura emessa il 10 settembre 2004 per prestazioni professionali svolte a favore di quest'ultima;

 

                                         che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto  la menzionata fattura e i relativi richiami di pagamento, oltre a documentazione varia a comprova del mandato svolto a favore della convenuta;

 

                                         che con sentenza 16 gennaio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale la convenuta, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentita, il primo giudice non avendo considerato il suo scritto 24 novembre 2005 quale richiesta di rinvio dell'udienza, mentre nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali deducendo dalla documentazione agli atti la presenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione;

 

                                         che con osservazioni 27 febbraio 2006 la controparte postula la reiezione del ricorso;

 

                                         che la documentazione prodotta con le osservazioni (e non davanti al giudice di pace) dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

 

                                          che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

 

                                         che nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84);

 

                                          che nell'ambito di quest'accertamento il giudice deve stabilire se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 163);

 

                                         che nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante, letta nel suo insieme, non è possibile concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione;

 

                                         che infatti né la fattura né la documentazione prodotta a comprova del mandato svolto a favore della convenuta, bastano a legittimare la domanda di rigetto dell'opposizione formulata dall'istante, per la quale è necessario produrre un documento sottoscritto dalla convenuta, o un insieme di documenti, dal quale risulti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione di quest'ultima di riconoscersi debitrice nei confronti dell'istante per l'importo da questa rivendicato (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 6);

 

                                         che simile dichiarazione manca nella documentazione prodotta dall'istante, atta tutt'al più a legittimare l'inoltro di un'azione ordinaria;

                                     

                                         che, quindi, il giudizio impugnato che ha erroneamente concluso all'esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e conseguente erronea applicazione dell'art. 82 LEF;

 

                                         che per quanto attiene al contenuto del precetto esecutivo, con particolare riferimento all'identità del creditore, la verifica di eventuali errori commessi nella procedura di stesura e notifica del PE non compete al giudice del rigetto bensì alla Camera di esecuzione e fallimento quale autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 17 LEF, che la convenuta avrebbe dovuto adire mediante reclamo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 20, m. 9);

 

                                         che a titolo abbondanziale, non risulta una violazione del diritto dei essere sentito della ricorrente, lo scritto 24 novembre 2005 non contiene nessuna richiesta di rinvio dell'udienza di contraddittorio;

 

                                          che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;

 

                                          che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la prima sede non viene riconosciuta nessuna indennità alla convenuta, assente dal contraddittorio.

                                     

                                         

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spesa l'art. 148 CPC e la OTLEF

 

 

pronuncia:             I.      Il ricorso per cassazione 30 gennaio 2006 di RI 1 è accolto.

                                          Di conseguenza la sentenza 16 gennaio 2006 del Giudice di pace del circolo di Capriasca è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

1.  L'istanza è respinta.

2.  La tassa e le spese di giustizia per complessivi fr. 80.-, anticipate dall'istante, rimangono a suo carico.

 

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico di __________ __________ il quale rifonderà inoltre alla ricorrente un'indennità di fr. 50.- per questa sede.

 

                                  III.   Intimazione:

 

-   ;

-   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria