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Incarto n. |
Lugano 8 agosto 2006/rgc
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° febbraio 2006 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 23 gennaio 2006 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona nella causa civile inappellabile (inc. n. 2/2005/0) promossa con istanza 14 gennaio 2005 da
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'151.40 oltre interessi e il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. Nel novembre del 2001 RI 1 si è rivolto all'avv. CO 1 per farsi patrocinare in una procedura amministrativa correlata all'applicazione del piano regolatore del Comune di __________. Il ricorso presentato dal legale per conto del cliente è stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato con decisione del 1° luglio 2003. Il 15 luglio 2003 il legale ha trasmesso al cliente una nota professionale di fr. 2’851.40 (fr. 2’500.– di onorario, fr. 150.– di spese e fr. 201.40 di IVA).
2. Viste le resistenze del patrocinato, che aveva corrisposto un acconto di fr. 1’700.–, l'avv. CO 1 ha convenuto il 14 gennaio 2005 RI 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di Pregassona per ottenere il pagamento del saldo di fr. 1’151.40. Il convenuto si è opposto all'istanza contestando la corretta esecuzione del mandato, il ricorso presentato dal legale era stato dichiarato irricevibile dal Consiglio di Stato, e ritenendo eccessive le otto ore esposte dall'avvocato.
3. Con sentenza 21 aprile 2005 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza. In esito a un ricorso per cassazione presentato il 4 luglio 2005 da RI 1, con sentenza dell'8 novembre 2005 questa Camera ha dichiarato nulla la sentenza del giudice di pace supplente per difetto di motivazione rinviandogli gli atti per nuovo giudizio (inc.16.2005.85).
4. Con nuova sentenza del 23 gennaio 2006 il Giudice di pace supplente, basandosi sulle indicazioni fornite dall'istante secondo il quale l'inoltro del ricorso sarebbe stato voluto dal cliente nonostante questi fosse debitamente informato circa i rischi di simile procedura e richiamata la decisione 24 giugno 2005 del Consiglio di moderazione secondo cui l'onorario dell'avvocato deve essere calcolato sulla base degli art. 8-12 della TOA, ha accolto l'istanza non intravedendo nell'agire del legale nessuna violazione contrattuale.
5. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 14 febbraio 2006, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale non riconoscendo una carente esecuzione del mandato da parte del legale il quale ha inoltrato un ricorso pur dovendo sapere, data la sua formazione professionale, che lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Chiede inoltre la condanna dell'istante al pagamento di fr. 1'750.- a titolo di risarcimento delle spese sostenute per la tutela dei propri interessi.
Con scritto 21 febbraio 2006 l'istante ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni.
6. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
7. Innanzi tutto, per quanto attiene alla presenza del legale dinanzi al Giudice di pace, è pacifico che l'art. 301 CPC vieta il patrocinio di avvocati e giuristi dinanzi al giudice di pace. Detta norma non esclude però che il giurista partecipi lui stesso in qualità di parte alla difesa dei propri interessi dinanzi al Giudice di pace (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301, m. 3), di modo che su questo punto il ricorso non merita tutela alcuna. Altrettanto ininfluente è il fatto che il Giudice di pace supplente non abbia richiamato nella decisione qui impugnata la precedente sentenza 8 novembre 2005 giacché egli ha emanato una nuova decisione, oggetto dell'odierna impugnativa.
8. Nel merito il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver esaminato l'operato del legale alla luce delle norme del mandato che gli impongono una fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO).
Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha escluso una violazione del dovere di diligenza da parte del legale accertando che il ricorso 11 gennaio 2002 al Consiglio di Stato fu fermamente voluto dal convenuto messo al corrente dei rischi derivanti da quel tipo di procedura anche in considerazione del fatto che quando fu definita la nuova zona boschiva non fu presentato, da parte del convenuto, alcun ricorso accettandone di conseguenza implicitamente la nuova delimitazione (cfr. pag. 2 sentenza impugnata). A fronte di quest'accertamento, che il ricorrente non ha contestato, non pretendendo segnatamente di non essere stato informato dall'istante circa i rischi del ricorso, non può certo essere considerata arbitraria, ovvero insostenibile, la conclusione del primo giudice che ha escluso una qualsiasi negligenza a carico dell'istante, il quale ha agito su espresso incarico del cliente.
Né giova al ricorrente il fatto che il ricorso sia stato dichiarato irricevibile giacché nella sua decisione 1° luglio 2003 il Consiglio di Stato si è limitato a richiamare la sua predente decisione del 27 giugno 2000 con la quale aveva accertato il limite della zona edificabile e forestale dichiarando semplicemente di non poter accogliere le richieste del convenuto. Neppure giova il richiamo a una nota contenuta nel Commentario della Legge edilizia del Cantone Ticino del 1976-1991, giacché essa si riferisce a un disposto della Legge edilizia del 19 febbraio 1973 che è stata abrogata con l'entrata in vigore della nuova Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (cfr. art. 53 LE). Del resto il nuovo commentario di Adelio Scolari (edizione 1996) non contiene più una nota analoga anche perché la procedura di accertamento dell'area boschiva a confine con la zona edificabile è ora regolamentata dalla Legge federale sulle foreste (cfr. art. 10 e 13 LFo). E siccome l'art. 4 della Legge cantonale sulle foreste attribuisce al Consiglio di Stato la competenza di decidere sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo e prevede altresì che nell'ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori il Municipio faccia rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile e lo riporti nel piano regolatore, il fatto per l'istante di aver tentato anche la via del ricorso dopo che il convenuto aveva omesso di impugnare la decisione 27 giugno 2000 di accertamento del limite del bosco a confine con la zona edificabile, non denota negligenza nella conduzione del mandato affidatogli.
Ne discende che, come correttamente concluso dal primo giudice, nell'agire dell'istante non è ravvisabile una violazione del dovere di diligenza che gli impone di svolgere il mandato affidatogli con attenzione e competenza, effettuando un'analisi giuridica corretta del caso, secondo le regole generalmente riconosciute ed ammesse e informando il cliente sulle probabilità di successo rispettivamente sui rischi di insuccesso della causa, ciò che il ricorrente non contesta essere avvenuto (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 412 ad art. 398 CO; Fellmann, Die Haftung des Anwaltes, in: Diritto svizzero degli avvocati, 1998, pag. 190 segg.; Testa, Die zivil-und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001, pag. 30 segg.; Wessner, La responsabilité professionelle de l'avocat au regard de son devoir général de diligence, in: RJN 1986, pag. 18).
9. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto, senza che occorra esaminare la richiesta di risarcimento delle spese formulata dal ricorrente, per altro improponibile in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). All'istante, che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso, non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° febbraio 2006 di RI 1 è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.–, già anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria