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Incarto n. |
Lugano 3 ottobre 2006/rgc
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Cocchi |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 gennaio 2006 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 30 gennaio 2006 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro (inc. n. DI.2005.40) promossa con istanza 2 marzo 2005 nei confronti di
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3300.– oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda in seguito aumentata a fr. 7500.– e parzialmente accolta dal giudice;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 2 marzo 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 3300.–, corrispondenti al saldo sul salario dovuto per la mungitura di capre per conto del convenuto dal 15 maggio al 31 luglio 2004. Egli ha fatto valere che le parti avevano pattuito verbalmente una retribuzione giornaliera di fr. 100.– oltre al vitto e all'alloggio.
All'udienza del 30 maggio 2005, l'istante ha aumentato la sua pretesa a fr. 4500.– mentre il convenuto, rappresentato dal suo tutore, si è opposto alla pretesa contestando la validità di eventuali accordi intervenuti tra le parti siccome dallo stesso non ratificati. Egli ha inoltre rilevato che avendo già corrisposto alla controparte fr. 1800.–, oltre a fr. 900.– quale vitto e alloggio in natura, gli ha già versato una giusta remunerazione per l'attività effettivamente svolta. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale scritto del 27 ottobre 2005 l'istante ha aumentato la sua pretesa a fr. 7500.–, oltre interessi, spese e danni morali. Il convenuto ha ribadito le sue contestazioni.
2. Con sentenza 30 gennaio 2006 il Pretore, accertato che gli impegni assunti dal convenuto erano nulli poiché non ratificati dal suo tutore, e ritenuto che non si poteva procedere alla restituzione delle rispettive prestazioni, ha riconosciuto all'istante il diritto al pagamento dell'attività svolta sulla base del contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura che prevede un salario minimo giornaliero di fr. 120.85. Considerato il diritto al pagamento per 33 giorni lavorativi pari a un salario di fr. 3988.05, il Pretore ha dedotto fr. 330.– per l'alloggio, fr. 132.– per il vitto e fr. 1800.– già ricevuti dall'istante, donde un saldo di fr. 1730.– a favore di quest'ultimo.
3. Con scritto 9 febbraio 2006, indirizzato al Ministero pubblico di Bellinzona e da questi trasmesso per competenza a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio. Egli rileva che il primo giudice ha erroneamente dedotto dal salario di sua spettanza fr. 1800.– poiché non si trattava di un acconto ma della restituzione di un prestito da lui concesso al convenuto. Soggiunge che la deduzione per l'alloggio non è giustificata giacché questo gli era stato concesso gratuitamente e contesta quella per il vitto poiché lo stesso può essere quantificato in al massimo fr. 40.–. In sintesi, avendo il Pretore valutato in fr. 120.85 il salario giornaliero di sua spettanza e avendo percepito per il 2003 solo fr. 100.- per 10 giorni lavorativi, egli rivendica la differenza di fr. 208.50. Si duole infine del mancato riconoscimento delle spese esposte per la perdita di tempo cagionata dalla presente procedura, quantificate in fr. 700.–, rivendicando altresì il pagamento di interessi di mora mensili.
Il 13 marzo 2006 il convenuto ha concluso per la reiezione del ricorso eccependone la nullità dal punto di vista formale.
4. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell'indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 329). In concreto, dal contenuto del gravame si può dedurre che a fondamento del medesimo il ricorrente pone l'arbitraria valutazione delle prove e l'errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, ovvero invoca il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorso è dunque ricevibile.
5. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
6. Nel fattispecie il Pretore, dopo aver accertato la nullità degli accordi intervenuti tra le parti per la loro mancata ratifica da parte del tutore del convenuto e non avendo l'istante fornito altri elementi per quantificare le sue spettanze salariali, si è basato sul contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura adottato dal Cantone Ticino (cfr. FU 89/2003 del 7 novembre 2003 pag. 7812) e al quale le parti non hanno derogato. Sulla base di questa normativa, secondo la quale il salario lordo è comprensivo di vitto e alloggio, egli ha riconosciuto all'istante il diritto al pagamento di un salario giornaliero di fr. 120.85 e ha dedotto il corrispettivo ottenuto in natura.
a) In merito alla deduzione di fr. 132.– per il vitto operata dal Pretore sulla base delle direttive vigenti nel settore agricolo, la censura del ricorrente, che considera eccessivo quest'importo e propone di ridurlo a fr. 40.-, non può essere accolta poiché rappresenta semplicemente il suo personale punto di vista senza che ciò basti per dimostrare che la valutazione effettuata dal primo giudice sarebbe insostenibile, ovvero arbitraria.
b) Quanto alle spese per l'alloggio, l'allegazione del ricorrente secondo cui il convenuto gli avrebbe messo a disposizione un alloggio gratuitamente, non trova riscontro nelle risultanze istruttorie. Il convenuto, del resto, ha affermato che la messa a disposizione dell'alloggio faceva parte della remunerazione dovuta all'istante (interrogatorio formale del 6 ottobre 2005). Tanto basta per non considerare arbitraria la conclusione del primo giudice.
c) Per quanto attiene all'importo di fr. 1800.– percepito dall'istante non è dato di vedere il perché la decisione del primo giudice, secondo cui si tratterebbe di un acconto sul salario, sarebbe arbitraria, l'istante medesimo avendo ammesso tale circostanza (istanza pag. 2 e verbale 30 maggio 2005 pag. 1). Anche su questo punto la conclusione del primo giudice, che non appare certo insostenibile, non può essere censurata.
7. Con riferimento al salario per l'attività svolta nel 2003, a prescindere dalla ricevibilità della domanda ostandovi l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, il ricorrente non può rivendicare nulla a questo titolo ritenuto che all'udienza del 30 maggio 2005 egli ha espressamente ammesso di aver ricevuto quanto pattuito con il convenuto (verbale pag. 2).
Per quel che riguarda le ulteriori pretese formulate dall'istante in sede di conclusioni, il giudizio pretorile che le ha respinte siccome non comprovate, non appare arbitrario. L'art. 8 CC, che regola la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323; sentenza TF 4C.408/2004 del 18 marzo 2005), prevede che chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ne sostiene l'esistenza (Kummer, Berner Kommentar, n. 20ad art. 8 CC). Ciò posto, il solo fatto di allegare delle spese, senza dimostrarle, non basta per ammetterne il loro fondamento.
In merito alla richiesta di pagamento di interessi di mora calcolati sulle singole mensilità, la conclusione del Pretore che ha riconosciuto all'istante gli interessi di mora del 5% dal 5 giugno 2004, data in cui si è concluso il rapporto di lavoro, non è arbitraria poiché conforme alla dottrina secondo la quale gli interessi sono dovuti dalla messa in mora del creditore e non dalla loro esigibilità (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, ad art. 323 CO, n. 1.3).
8. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tantomeno quello di cui all'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili, lo scritto della controparte non potendo essere considerato alla stregua di osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 2004 di RI 1 è respinto.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria