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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 febbraio 2006 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 1° febbraio 2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n.
EF.2005.3371) nella procedura sommaria di ammissione dell'opposizione - per non
essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) - interposta al PE n. __________ del
l'UE di Lugano da parte di
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CO 1
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letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 1° febbraio 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione inter-
posta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli dalla CO 1 per l'incasso di fr. 5'028.30 oltre accessori rivendicati sulla base dell'attestato carenza di beni n. __________ del 4 agosto 1997 oltre a spese varie, non ha ammesso l'opposizione motivata con il mancato ritorno a miglior fortuna, non avendo l'escusso, assente dal contraddittorio, reso verosimile tale eccezione;
che con scritto 14 febbraio 2006, indirizzato alla Pretura e da questa trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'Ufficio esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione, il quale statuisce definitivamente dopo avere sentito le parti;
che il giudizio sull'ammissione o meno dell'eccezione di non ritorno a miglior fortuna è definitivo, nel senso che contro il medesimo non è dato nessun rimedio di diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggio concernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, pag. 114; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 31 ad art. 265a LEF; DTF 126 III 112; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 22 LALEF, m. 5 );
che ne consegue l'improponibilità del presente atto;
che l'unico rimedio proponibile contro la decisione del giudice di prime cure è quello del ricorso di diritto pubblico (Dallèves/ Foëx/Jeandin, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n. 21 ad art. 265a LEF);
che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 febbraio 2006 di RI 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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- ; - urigo.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d¿appello
La presidente La segretaria