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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 marzo 2006 presentato da
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RI 1
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contro |
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la sentenza 24 febbraio 2006 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa civile inappellabile (inc. n. 17/Ord/5) promossa con istanza 2 dicembre 2005 da
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CO 1
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1296.– oltre interessi, domanda
accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il 12 luglio 2005 CO 1 ha acquistato da RI 1, titolare del omonimo garage CO 1 un furgone Ford Transit d'occasione al prezzo di fr. 19 300.–. Nel mese di settembre successivo l'acquirente ha segnalato al venditore un difetto del veicolo sostenendo che contrariamente alle pattuizioni i pneumatici montati sullo stesso non erano nuovi ma del 1999.
2. Con istanza del 2 dicembre 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Gambarogno per ottenere il pagamento di fr. 1296.– corrispondenti alle spese da lei sostenute per la sostituzione dei quattro pneumatici. Il 5 dicembre 2005 il Giudice di pace ha citato le parti per il 16 dicembre successivo, avvisandole sulle conseguenze della loro mancata presenza all'udienza. Il 16 dicembre 2005, il medesimo giudice, accogliendo un'istanza di rinvio dell'udienza presentata dal convenuto, ha fissato un nuovo termine per il contraddittorio, tenutosi – in assenza del convenuto – il 25 gennaio 2006.
3. Con sentenza 24 febbraio 2006 il Giudice di pace, estromesso preliminarmente un memoriale del convenuto presentato irritualmente, ha accolto l'istanza avendo la parte istante comprovato la presenza di difetti nel veicolo vendutole e la loro tempestiva notifica al venditore.
4. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole essenzialmente della lesione del suo diritto di essere sentito, non avendo il Giudice di pace indicato sull'ordinanza di rinvio dell'udienza le conseguenze in caso di mancata comparsa. Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2006 l'istante conclude per la reiezione del ricorso.
5. Il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., per non aver potuto partecipare all'udienza di discussione dell'istanza, ciò che gli ha impedito di esporre le proprie contestazioni in merito alla pretesa avversaria, il primo giudice non avendo neppure considerato il suo allegato scritto 20 gennaio 2006. Ora, come correttamente evidenziato dal Giudice di pace, è solo all'udienza che le parti possono proporre le loro argomentazioni e contestazioni ed è solo in quella sede che esse, in particolare la parte convenuta (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 4 ad art. 294), possono e devono proporre i mezzi di difesa di cui intendono avvalersi (art. 294 cpv. 2 CPC). L'estromissione del memoriale del 20 gennaio 2006 non può essere censurata poiché conforme ai dettami procedurali.
6. Quanto al contenuto dell'ordinanza di rinvio del 16 dicembre 2005, il ricorrente si duole che essa non lo avvisava sulle conseguenze della mancata comparsa. L'art. 295 CPC impone al giudice, citando le parti all'unica udienza prevista, di renderle edotte sulle conseguenze della mancata comparsa. Trattasi di un richiamo "indispensabile" (cfr. Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria autunnale 1994, vol. 2, 1466) che ha quale scopo quello di rendere attente le parti, in particolare quella convenuta, sul fatto che l'udienza costituisce la sola occasione in cui essa può contestare l'istanza e, se è il caso, proporre le prove a sostegno delle sue eccezioni.
In concreto, è vero che l'ordinanza del 16 dicembre 2005 con la quale il Giudice di pace ha ammesso la richiesta di rinvio dell'udienza presentata dal convenuto non accenna alle conseguenze della mancata presenza alla successiva udienza, nondimeno, questa indicazione figura chiaramente sul retro dell'istanza che contiene la citazione alla prima udienza prevista per il 16 dicembre 2005. Poco importa che la stessa indicazione non sia stata ripresa successivamente giacché, per tacere che non vi è alcun obbligo in tal senso, con la seconda ordinanza il primo giudice ha semplicemente prorogato la data dell'udienza. Ne discende che il convenuto può quindi imputare solo a sé stesso l'assenza alla discussione dell'istanza e l'impossibilità di far valere le proprie contestazioni in merito alle allegazioni della controparte.
7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tantomeno la pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (art. 327 lett. e CPC), deve essere respinto. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art 148 cpv. 1 CPC). Il ricorrente rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 10 marzo 2006 di RI 1 è respinto.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria