Incarto n.
16.2006.31

Lugano

13 aprile 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 marzo 2006 presentato da

 

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 8 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella procedura per le controversie in materia di locazione (inc. n. 18/Ordinaria) promossa con istanza 15 febbraio 2006 da

 

 

 

 CO 1 

 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1'217.-  oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che il 30 novembre 2004  la società RI 1 SA e RI 1hanno sottoscritto vari contratti di locazione aventi per oggetto appartamenti situati in uno stabile di proprietà di quest'ultimo a __________;

 

                                         che il 19 agosto 2005 le parti hanno concluso un accordo in virtù del quale hanno posto fine ai menzionati contratti di locazione per il 31 agosto successivo, data per la quale la conduttrice si è  impegnata a riconsegnare gli appartamenti in ordine e puliti;

 

                                         che con istanza 15 febbraio 2006 CO 1, dopo aver inutilmente adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso dinanzi al quale la RI 1 SA non era comparsa, ha convenuto __________ davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 1'217.- a saldo di una fattura da lui emessa il 22 settembre 2005 per i lavori di riparazione e pulizia degli appartamenti, ai quali la conduttrice non aveva fatto fronte, come dalla stessa riconosciuto al momento della sottoscrizione dei verbali di riconsegna degli enti locati;

 

                                         che con sentenza 8 marzo 2006 il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale la convenuta non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all'udienza, ha accolto l'istanza;

 

                                         che con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 5 aprile 2006__________è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione  di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC; la ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita il primo giudice avendo omesso di indicare nella citazione all'udienza le conseguenze in caso di mancata comparsa così come prevede l'art. 295 CPC, mentre nel merito rimprovera al giudice di pace di aver accolto la pretesa di parte istante nonostante questa non sia stata comprovata;

 

                                          che secondo l'art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d'ufficio e in  ogni stadio di causa se esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;

 

                                          che l'art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;

 

                                          che per cause riguardanti tali controversie – concetto che deve essere interpretato in modo ampio (cfr. Cocchi, in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, n. 940), alle quali sono  applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;

 

                                          che, per contro, non rientrano in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione (Cocchi, op. cit., pag. 293), per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;

 

                                          che, in concreto, non si tratta di una semplice istanza di rigetto dell'opposizione bensì di un'azione ordinaria, il locatore avendo espressamente chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 1'217.- oltre interessi;

 

                                          che, pertanto, il giudice di pace, competente solo per decidere le domande di rigetto dell'opposizione e non le altre procedure attinenti alla locazione, avrebbe dovuto dichiararsi incompetente per materia e trasmettere l'istanza alla competente Pretura (art. 126 CPC);

 

                                          che il motivo di cassazione dell'incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d'ufficio ove si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o no sollevato la censura dinanzi al primo giudice (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 5);

 

                                          che del resto anche l'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC prevede la nullità degli atti emananti da un giudice cui difetta la competenza;

 

                                          che, rilevata d'ufficio l'irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senza ulteriori formalità (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

 

                                         che, a titolo abbondanziale, con riferimento al contenuto della citazione, l'art. 295 CPC impone al giudice, citando le parti all'unica udienza prevista, di renderle edotte sulle conseguenze della mancata comparsa;

 

                                         che questo richiamo è indispensabile (Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria autunnale 1994, vol. 2, 1466) ed ha quale scopo quello di rendere attente le parti, in particolare la parte convenuta, sul fatto che l'udienza costituisce la sola occasione in cui essa può contestare l'istanza e, se è il caso, proporre le prove a sostegno delle sue eccezioni;

 

                                         che la mancanza di tale avvertimento, non solo rappresenta un modo di procedere in urto con un disposto di procedura, ma compromette altresì il diritto della parte di essere sentita;

          

                                          che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:              1.   È accertata la nullità della sentenza 8 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Balerna.

 

                                    2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-   ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria