Incarto n.
16.2006.34

Lugano

15 dicembre 2006/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 23 marzo 2006 presentato da

 

 

 

RI 1 

(patrocinata dall'  RA 1 )

 

 

contro la sentenza emessa il 13 marzo 2006 dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa (inc. n. DI.2004.136: contratto di lavoro) promossa con istanza 8 ottobre 2004 da

 

 

 

 CO 1 

(patrocinata dall'  RA 2 );

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   CO 1ha sottoscritto un contratto di lavoro con il quale è stata assunta come venditrice presso una stazione di servizio a __________ gestita dalla società AP 1, con uno stipendio lordo di fr. 17.70 l'ora comprensivo dell'indennità per vacanze, giorni festivi e tredicesima. Il rapporto di lavoro si è concluso alla fine di aprile del 2004.                                                                                

 

                                  B.   Con istanza 8 ottobre 2004 CO 1 ha convenuto la RI 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il pagamento di fr. 2443.80 lordi rivendicati a saldo delle proprie pretese salariali. Tale importo si compone di fr. 424.80 lordi per tre giorni di prova eseguiti prima della sua assunzione e fr. 2019.– trattenuti dal datore di lavoro per ammanchi di cassa. All'udienza dell'11 aprile 2005, indetta per la discussione dell'istanza, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza adducendo di avere regolarmente remunerato la lavoratrice per l'attività svolta dal 5 dicembre 2003 e ribadendo la responsabilità di quest'ultima per il danno dalla lei subìto a causa di ammanchi nella cassa. 

 

                                  C.   Statuendo il 13 marzo 2006 il Segretario assessore, basandosi sulle risultanze istruttorie che confermavano l'inizio dell'attività lavorativa dell'istante dal 1° dicembre 2003, ha riconosciuto a quest'ultima il diritto al pagamento del salario nella misura di fr. 359.15 netti. Egli ha altresì ritenuto ingiustificata la trattenuta effettuata dalla datrice di lavoro per gli ammanchi di cassa, non avendo la convenuta provato la responsabilità della lavoratrice. La convenuta è stata in definitiva obbligata a versare all'istante fr. 2251.55 netti oltre interessi del 5% dall'8 ottobre 2004.

 

                                  D.   Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto la pretesa dell'istante relativa alla restituzione degli importi trattenuti per il danno da questa cagionato nonostante la stessa non abbia mai protestato per le trattenute effettuate sul suo salario. Essa ritiene pertanto che la contestazione sollevata solo in sede giudiziaria costituisca un abuso di diritto. Nelle sue osservazioni del 12 aprile 2006 l'istante propone la reiezione del ricorso.

 

considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

 

                                   2.   Il Segretario assessore ha ritenuto che la responsabilità per gli ammanchi di cassa non era stata accertata. E siccome incombeva al datore di lavoro dimostrare tale circostanza, la trattenuta effettuata dalla stessa non era giustificata. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto provati gli ammanchi di cassa commessi dall'istante nonostante questa non abbia mai protestato per le relative deduzioni effettuate sui conteggi di salario dalla stessa sottoscritti.

 

                                   3.   Nella fattispecie è vero che il primo giudice non si è espresso sulla responsabilità della lavoratrice per gli ammanchi di cassa lamentati dalla datrice di lavoro tuttavia la sua conclusione, secondo la quale non sarebbe stato provato nessun addebito a carico dell'istante, non può essere considerata errata né tantomeno arbitraria. La convenuta, alla quale incombeva l'onere della prova (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, Losanna 2001, n. 1.13 ad art. 321e CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª ed., Berna 1996, n. III ad art. 321e CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 101), non ha dimostrato né tanto meno allegato una qualsiasi violazione dei doveri a carico della lavoratrice, alla quale non ha mosso nessun rimprovero in merito all'attività svolta. Certo, nelle controversie derivanti da contratto di lavoro vige la massima inquisitoria a carattere sociale, che impone al giudice l'accertamento d'ufficio dei fatti e il libero apprezzamento delle prove (art. 343 cpv. 4 CO), ciò non di meno essa non dispensa le parti, tanto meno ove siano patrocinate da un legale, dal presentare tutti gli elementi di prova utili alla valutazione del caso né impone al giudice di istruire la causa d'ufficio assumendo ogni e qualsiasi mezzo di prova (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, m. 1, 2 e 4 ad art. 417).

 

                                         In concreto, quindi, la ricorrente non può sanare le sue carenze probatorie addebitando al primo giudice l'errata conduzione del processo o all'istante un agire contrario alle regole della buona fede per il fatto di aver contestato in causa la sua responsabilità, anche perché dalla sottoscrizione senza riserve dei conteggi di salario, che indicavano gli ammanchi controversi, non può essere dedotto il riconoscimento di una qualsiasi responsabilità. Tanto meno se si pensa che la lavoratrice ha prontamente negato di aver commesso errori nella gestione della cassa, gli ammanchi potendo essere attribuiti a prelievi per il pagamento di fornitori o al mancato pagamento della fornitura di benzina da parte del titolare o di altri clienti (cfr. deposizione di __________ del 3 giugno 2005, pag. 3). Ciò posto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

 

                                   4.   L'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro. Non si prelevano quindi tasse né spese. Il ricorrente rifonderà alla controparte, assistita da un legale, un'equa indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 23 marzo 2006 di RI 1 è respinto.

 

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. La ricorrente verserà alla controparte CO 1 300.- per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria