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Incarto n. |
Lugano 27 marzo 2007/rgc
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 31 marzo 2006 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 22 marzo 2006 in vece e luogo del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.129) promossa con istanza 10 gennaio 2006 da |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 10 gennaio 2006 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 6404.05 oltre accessori, rivendicati a titolo di imposta cantonale per il 1992. A sostegno della domanda di rigetto l'istante ha prodotto la notifica di tassazione 14 dicembre 1992 relativa all'imposta cantonale 1991–1992, la decisione su reclamo del riparto dell'imposta cantonale fra marito e moglie del 25 maggio 2004, passate in giudicato.
All'udienza del 16 marzo 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando di essere debitrice verso l'ente pubblico giacché il suo ex marito si era assunto l'impegno di pagamento nell'ambito della convenzione di divorzio da loro sottoscritta il 16 gennaio 1996 e omologata dal Pretore con sentenza di divorzio del 9 febbraio 1996.
B. Con sentenza 22 marzo 2006 il Segretario assessore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e respinte in quanto improponibili nell'ambito di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, le contestazioni sollevate dalla convenuta, ha accolto l'istanza.
C. Con ricorso per cassazione del 31 marzo 2006, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 4 aprile 2006, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentita poiché il primo giudice non l'ha diffidata a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC, nonostante i presupposti ne fossero evidenti. Ella eccepisce inoltre la nullità dell'istanza per carenza di legittimazione alla rappresentanza processuale del firmatario della medesima, mentre nel merito rimprovera al primo giudice di aver omesso di verificare l'intervenuta prescrizione e perenzione del credito fiscale. Nelle sue osservazioni del 24 aprile 2006 l'istante ha postulato il rigetto del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2. La ricorrente ravvisa una violazione del suo diritto di essere sentita nel fatto per il Segretario assessore di non averla diffidata a munirsi di un patrocinatore, ciò che le avrebbe impedito di tutelare in modo conveniente i suoi interessi, in particolare di sollevare l'eccezione di prescrizione e perenzione del credito di imposta. Come si vedrà in seguito, visto l'esito del ricorso la questione può rimanere indecisa, così come quella concernente la legittimazione processuale del rappresentante dell'istante.
3. La ricorrente rimprovera al primo giudice di non averle permesso, per il tramite di un patrocinatore, di sollevare l'eccezione di prescrizione del credito fiscale. Il Segretario assessore non si è espresso su questa eccezione poiché non sollevata dalla convenuta.
a) Nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG 1, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 50 ad art. 84 LEF). A fronte di un valido titolo esecutivo, quale è indubbiamente la notifica di tassazione 14 dicembre 1992 passata in giudicato (cfr. art. 28 LALEF e 222 vLT, normativa applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 324 cpv. 2 LT), il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione, a meno che l'escusso non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che il termine di pagamento è stato prorogato o che il credito è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). Nella fattispecie la convenuta, come si è detto, non ha sollevato nessuna di queste eccezioni.
b) Ora, per quanto riguarda la prescrizione, il termine ordinario di 5 anni (art. 231 cpv. 1 vLT) deve essere necessariamente eccepito dalla parte che se ne prevale (A. taehelin/Bauer/D. Staehelin, op. cit., op. cit., n. 22 ad art. 81 LEF), essendo soggetto a interruzioni e sospensioni (art. 231 cpv. 2 vLT) che solo le parti possono conoscere. Per quanto attiene invece al termine di prescrizione decennale a contare dalla fine dell'anno nel corso del quale la tassazione è passata in giudicato (art. 231 cpv. 3 vLT), gli effetti di questa prescrizione assoluta sono assimilabili a quelli della perenzione poiché comportano l'estinzione del credito fiscale e non solo la sua perseguibilità (Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 1985, pag. 321), nel senso che dopo la decorrenza di questo termine l'autorità non può più procedere a nessun atto d'incasso (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, pag. 180; Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ª edizione, Zurigo 2002, pag. 318). Trattandosi quindi di un termine che comporta l'estinzione del credito fiscale, lo stesso deve esser verificato d'ufficio e in ogni stadio di causa (Locher, ibidem; DTF 101 Ib 348).
4. In concreto, la tassazione riferita all'imposta cantonale 1992 si è conclusa con l'emissione della notifica 14 dicembre 1992 ed è passata in giudicato con la decorrenza del termine di reclamo di 30 giorni (art. 175 cpv. 1 vLT). Il termine decennale di prescrizione assoluta è quindi scaduto il 14 gennaio 2003. Irrilevante ai fini di un'eventuale interruzione di questo termine è la decisione di riparto dell'imposta tra marito e moglie, peraltro successiva alla scadenza del medesimo. Quanto all'attestato di carenza di beni del 22 febbraio 2002 emesso a carico dell'ex marito della convenuta, e al quale l'istante fa riferimento per la prima volta nelle sue osservazioni al ricorso, l'argomentazione è nuova e pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC per analogia). Ne discende che la sentenza impugnata, che ha ammesso la presenza di un valido titolo esecutivo senza avvedersi della decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'imposta cantonale 1992, con conseguente perenzione del diritto dell'ente pubblico di procedere al suo recupero, deve essere cassata.
5. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà alla controparte, assistita da un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 31 marzo 2006 di RI 1 è accolto, la sentenza 22 marzo 2006 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 130.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla convenuta un'indennità di fr. 60.-.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 200.–, già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico dello Stato del Cantone Ticino che rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.