Incarto n.
16.2006.37

Lugano

13 luglio 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 marzo 2006 presentato da

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 1° marzo 2006 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 34–2006) promossa con istanza 13 febbraio 2006 da

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 


considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                          che con istanza 13 febbraio 2006 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n.__________ dell'UEF di Locarno, notificatogli per l'incasso di fr. 1'320.- oltre spese e interessi, reclamati a titolo di canoni scaduti dovuti sulla base del contratto di abbonamento al servizio internet ADSL sottoscritto dalle parti il 4 settembre 2005, oltre a fr. 120.– a titolo di spese amministrative;

 

                                          che con sentenza 1° marzo 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante e alla quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

 

                                         che con scritto 21 marzo 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

 

                                          che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni, e non 20 come erroneamente indicato dal ricorrente;

 

                                          che questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 3 marzo 2006 come si evince dalla ricerca postale effettuata mediante il servizio Track & Trace;

 

                                          che, pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC, è tardivo essendo stato inoltrato il 23 marzo 2006 (data del timbro postale);

 

                                         che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

 

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 21 marzo 2006 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria