Incarto n.
16.2006.38

Lugano

22 maggio 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 marzo 2006 presentato da

 

 

 

 RI 1 )

patr. dall'  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 13 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa civile inappellabile (inc. n. 721-132/2005) promossa con istanza 25 novembre 2005 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 )

patr. dall'  RA 2 

 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 752.60 oltre accessori a titolo di

risarcimento danni, domanda respinta dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 25 novembre 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 752.60, rivendicati a titolo di risarcimento dei danni subiti dal suo motociclo a seguito di un incidente di cui quest'ultimo sarebbe responsabile;

 

                                         che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità nel danneggiamento del motoveicolo dell'istante;

 

                                         che con sentenza 13 marzo 2006 il giudice di pace ha respinto l'istanza non avendo l'istante apportato la prova del danno fatto valere in giudizio;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

 

                                         che con scritto12 maggio 2006 il legale del convenuto ha comunicato a questa Camera il perfezionamento di un accordo tra le parti, con conseguente richiesta di stralcio del ricorso chiedendo l'attribuzione delle spese a chi le ha anticipate e la compensazione delle ripetibili, proposta accettata dal legale del ricorrente con scritto 18 maggio 2006;

 

                                          che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);

 

                                         che, per quanto riguarda gli oneri processuali, non vi sono ragioni per scostarsi da quanto concordato dalle parti

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la tariffa

giudiziaria

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 31 marzo 2006 di RI 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria