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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 13 aprile 2006 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 31 marzo 2006 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Blenio nella causa a procedura accelerata (inc. n. OA.2005.18) promossa con istanza 5 settembre 2005 nei confronti di
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito del fallimento di RI 1, pronunciato il 21 gennaio 2000, la CO 1 ha ottenuto il 3 luglio 2000 un attestato di carenza di beni per fr. 4467.15. Sulla base di questo atto essa ha fatto intimare a RI 1 un precetto esecutivo (n. __________ dell'UEF di Blenio) al quale l'escusso ha interposto opposizione motivandola con il non ritorno a miglior fortuna. Adito da RI 1, con sentenza dell'10 agosto 2005 il Pretore supplente del Distretto di Blenio ha respinto l'opposizione, il non ritorno a miglior fortuna non essendo stato reso verosimile.
B. Il 5 settembre 2005 RI 1 si è rivolto al medesimo Pretore chiedendo di accertare, sulla base dell'art. 265a cpv. 4 LEF, il suo mancato ritorno a miglior fortuna. Egli ha sostenuto che da un raffronto tra le entrate e le uscite familiari non vi era eccedenza, donde l'impossibilità di soddisfare la creditrice. All'udienza dell'11 ottobre 2005, indetta per la discussione, la convenuta non è comparsa ed è rimasta preclusa.
C. Statuendo il 31 marzo 2006 il Segretario assessore ha respinto l'istanza, accertando il ritorno a miglior fortuna fino a concorrenza di un importo pignorabile di fr. 9050.– e autorizzando la prosecuzione dell'esecuzione fino a quest'ultima somma.
D. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente ritiene errato e arbitrario l'accertamento del primo giudice circa il suo ritorno a miglior fortuna, non avendo questi tenuto conto di spese della famiglia debitamente comprovate e non contestate da controparte, quali gli ammortamenti, le spese di trasferta della moglie, i costi di manutenzione del veicolo, le spese di cura degli animali domestici, le spese telefoniche e della radio e televisione, e di non aver neppure considerato le sue possibilità di risparmio nella misura di fr. 750.- mensili.
Al ricorso la convenuta non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2. Il Segretario assessore, rilevato che l'istante è coniugato e che la di lui moglie svolge un'attività lucrativa, ha in estrema sintesi accertato il reddito familiare determinante in fr. 9320.40, a fronte di un fabbisogno mensile di fr. 6677.65. Considerata la quota di partecipazione al reddito globale del debitore del 39.2687%, il primo giudice ha calcolato quella del fabbisogno a carico dell'istante di fr. 2622.25. Ciò posto, egli ha ritenuto che la fortuna accumulata dal debitore tra il 2 giugno 2003 e il 2 giugno 2004 ammontava a fr. 12 453.–, da cui ha dedotto fr. 3400.– corrispondenti a quanto necessario per garantire uno stile di vita confacente, donde un ritorno a miglior fortuna nella misura di fr. 9050.–. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente interpretato il concetto di miglior fortuna e di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo al suo ritorno a miglior fortuna, in particolare non ammettendo determinate spese ancorché comprovate e non contestate dalla controparte.
3. Il concetto di ritorno a miglior fortuna di cui all'art. 265 cpv. 2 LEF, e le condizioni per accertarlo sono già state riassunte da questa Camera nella sentenza del 28 settembre 2006 (16.2005.94: nota al ricorrente), e riprese dal Segretario assessore nel giudizio impugnato al considerando 3. Al riguardo giovi unicamente rammentare che nell'ambito di quest'azione il creditore deve provare che il debitore è ritornato a miglior fortuna dimostrando le sue entrate (DTF 131 I 24), mentre spetta a quest'ultimo comprovare il suo fabbisogno (Fürstenberger, Einrede des mangelnden und Festellung neuen Vermögens nach revidiertem Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 1999, pag. 113). Il periodo determinante per questa valutazione è l'anno precedente l'inoltro dell'esecuzione (A. Staehelin/T. Bauer/D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG III, 1998, ad art. 265, n. 17; Fürstenberger, op. cit., pag. 23), in concreto quindi dal 2 giugno 2003 al 2 giugno 2004, data di notifica del PE.
4. Litigiose sono alcune poste del fabbisogno e, segnatamente, il mancato riconoscimento di fr. 750.- mensili a titolo di risparmio, di fr. 916.70 mensili a titolo di ammortamenti, di fr. 400.- mensili per le trasferte della moglie, di fr. 408.65 mensili per i costi di manutenzione del veicolo, di fr. 177.05 per la cura degli animali domestici e di fr. 437.50 mensili per telefono, radio e televisione. Le singole voci vanno esaminate separatamente.
a) Per quel che riguarda la quota di risparmio, il Segretario assessore ha rifiutato di riconoscere ulteriori fr. 750.– poiché al fine di salvaguardare il tenore di vita del debitore egli aveva già considerato un supplemento di fr. 1550.–, i costi della cassa malati secondo la LCA (fr. 310.30 mensili, doc. I), parte delle spese di cura degli animali domestici, il premio complessivo dell'assicurazione domestica ancorché riferito a due stabili e non solo a quello occupato dal debitore, e ha dedotto ulteriori fr. 3400.– dalla fortuna netta del debitore. Il ricorrente ritiene che il primo giudice abbia travisato il concetto di ritorno a miglior fortuna, ma così argomentando egli non spiega perché il giudizio del primo giudice sarebbe arbitrario. Di natura appellatoria, la censura non sostanzia alcun arbitrio.
b) Quanto al mancato riconoscimento di fr. 916.70 mensili a titolo di ammortamenti, il ricorrente si limita a non condividere l'apprezzamento del primo giudice secondo cui lo stesso concorre a costituire la fortuna dell'istante. La censura, ancora una volta di natura appellatoria, non basta a concretizzare il titolo di cassazione invocato. Ad ogni buon conto, a prescindere dal fatto che quanto rivendicato dal ricorrente si riferisce a un importo dovuto al 30 giugno 2004, ovvero a un periodo posteriore a quello determinante per la valutazione del suo ritorno a miglior fortuna (cfr. doc. F), nel concetto di debito rientra quanto dovuto quale corrispettivo per una determinata prestazione (trattandosi di debiti ipotecari si intende il corrispettivo per l'utilizzo del capitale), mentre non rientra in questa definizione quanto versato a titolo di restituzione del capitale, ovvero l'ammortamento (Guhl, Das Schweizerische Obligationerecht, 9ª edizione, pag. 89; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 2001, pag. 814 e 815).
c) Per quel che concerne le trasferte della moglie, ridotte dal primo giudice da fr. 400.– a fr. 100.–, il ricorrente ribadisce di averle comprovate con la produzione di una fattura della __________. Certo, da questo documento risulta un consumo di carburante per fr. 369.60 (doc. H), tuttavia, non appare arbitrario, come ritenuto dal primo giudice, rimproverare all'istante di non avere dimostrato, come gli incombeva (Fürsten-berger, op. cit., pag. 13) che ciò fosse in relazione con le esigenze di servizio della moglie, ossia che questa fosse tenuta a spostarsi per motivi professionali, tanto più che domicilio e posto di lavoro coincidono. Ne discende che anche su questo punto il ricorso, che si limita a dissentire dal giudizio impugnato, deve essere respinto.
d) In merito ai costi di manutenzione del veicolo (assicurazione, imposta di circolazione, ecc. per un totale rivendicato di fr. 408.65 mensili), è vero che gli stessi devono di principio essere computati nell'ambito del calcolo del tenore di vita confacente del debitore (RJJ 2003 pag. 237), tuttavia l'accertamento del primo giudice secondo il quale il veicolo appartiene alla moglie ed è utilizzato esclusivamente dalla stessa, trova puntuale riscontro nelle allegazioni del ricorrente medesimo (cfr. istanza pag. 5), di modo che il riconoscimento solo parziale di queste spese a favore del debitore non può essere censurato. Analoga conclusione vale per il mancato riconoscimento della quota di fr. 100.– per l'affiliazione all'ACS (doc. U) siccome non rientra nel concetto di spese necessarie e neppure abituali.
e) Per quanto attiene alle spese di cura degli animali domestici, che il primo giudice ha riconosciuto limitatamente a un importo di fr. 35.- mensili rispetto ai fr. 177.05 rivendicati dall'istante, va rilevato che nel giudizio impugnato non è ravvisabile arbitrio alcuno, avendo il Segretario assessore ammesso una posta di principio neppure computabile nel fabbisogno del debitore. Infatti, il principio del carattere impignorabile degli animali non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo (art. 92 cpv. 1 cifra 1a LEF), non si estende anche a quanto necessario alla loro cura e al loro mantenimento, di modo che queste spese, destinate a garantire un piacere del debitore, non rientrano nel calcolo del minimo vitale (Dallèves/Foëx/ Jeandin, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2005, ad art. 92, n. 82), così che il riconoscimento delle spese relative alla cura di due gatti rispetto ai sette indicati dall'istante non può essere sanzionato.
f) Quanto alle spese per uso telefono, radio e televisione, ridotte dal Segretario assessore da fr. 437.50 a fr. 190.– mensili, il ricorrente, ancora una volta, si limita a dissentire ma non sostanzia alcun arbitrio. Del resto, le spese telefoniche esposte dall'istante si riferiscono all'utilizzo di due cellulari e di un collegamento telefonico fisso con ben tre numeri di chiamata, quindi a spese che non possono essere considerate necessarie e neppure abituali.
5. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, tantomeno il preteso arbitrio del primo giudice nella valutazione della sua situazione finanziaria e del suo ritorno a miglior fortuna, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Alla convenuta, che non ha formulato osservazioni, non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 aprile 2006 di RI 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria