Incarto n.
16.2006.53

Lugano

15 maggio 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 maggio 2006 presentato da

 

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 4 aprile 2006 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n.

DI.2006.17) promossa con istanza 30 gennaio 2006 da

 

 

 

 CO 1 

rappr. da RA 1 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'703.50 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 30 gennaio 2006 CO 1 ha convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna la società RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 7'703.50 netti quale corrispettivo del salario per i mesi di settembre e ottobre 2005;

 

                                         che con sentenza 4 aprile 2005 il Segretario assessore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale la convenuta non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all'udienza, ha accolto l'istanza;

 

                                         che con atto ricorsuale del 5 maggio 2006 RI 1giustificata la propria assenza all'udienza di discussione con l'impedimento di ritirare la citazione per la chiusura dell'esercizio pubblico durante i mesi invernali, contesta le pretese avversarie avendo il dipendente abbandonato il posto di lavoro nel mese di settembre 2005;

                                        

                                         che giusta l'art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);

 

                                         che l'invio giudiziario spedito per raccomandata, si ritiene notificato al destinatario nel momento della sua consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato all''ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. aa; 123 III 492; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

 

                                         che in concreto la sentenza è stata notificata alle parti il 4 aprile 2006, ragione per la quale, pur tenendo conto della decorrenza del periodo di giacenza di sette giorni, al momento dell'inoltro del ricorso per cassazione (7 maggio 2006), il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto, motivo per cui il ricorso è tardivo;

 

                                         che il ricorso sarebbe comunque stato irricevibile siccome presentato per fax, e quindi carente di una firma originale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 309, m. 1 e N. 807), redatto in lingua tedesca, ovvero in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC secondo il quale il processo deve svolgersi in italiano e gli allegati redatti nella stessa lingua (Cocchi/Trezzini, op. cit, ad art. 117, m. 2), e per di più senza allegare nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, con conseguente nullità del medesimo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC;

                                         che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre non si assegnano ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è

                                         neppure stato notificato.

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso 5 maggio 2006 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-  ;

-  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria