Incarto n.
16.2006.60

Lugano

16 aprile 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 maggio 2006 presentato da

 

 

RI 1

(rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni, )

 

 

contro la sentenza emessa il 9 maggio 2006 dal Giudice di pace del circolo di Balerna, nella causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 59) promossa con istanza 9 febbraio 2006 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 ;

 

 

esaminati gli atti

 

considerato

 

in fatto e in diritto:      che con istanza 9 febbraio 2006 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatogli per l'incasso di fr. 491.-;

 

                                         che a sostegno dell'istanza l'ente pubblico ha prodotto l'attestato di carenza di beni emesso il 5 aprile 2005 nell'esecuzione n. __________ per fr. 491.–, così come la notifica di tassazione 14 gennaio 2002 relativa all'imposta cantonale 2001–2002, passata in giudicato;

 

                                         che il citato attestato di carenza di beni era stato rilasciato in esito all'esecuzione fondata su un analogo attestato del 2 febbraio 2004 emesso per fr. 265.– (esecuzione n. __________);

 

                                         che all'udienza del 7 marzo 2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto si è opposto all'istanza ritenendo estinto il credito;

 

                                         che con sentenza 9 maggio 2006 il Giudice di pace del circolo di Balerna, ritenuta l'imposta cantonale 2001 interamente saldata ed esclusa la facoltà per l'ente pubblico di chiedere il proseguimento dell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del convenuto, ha respinto l'istanza;

 

                                         che con ricorso per cassazione del 18 maggio 2006 lo Stato del Cantone Ticino chiede l'annullamento del predetto giudizio sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC rimproverando al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali ed erroneamente applicato il diritto sostanziale per non avere riconosciuto nella documentazione prodotta la presenza di un valido titolo esecutivo;

 

                                         che nelle sue osservazioni del 25 giugno 2006 il convenuto conclude per il rigetto del ricorso;

 

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

 

                                         che, in concreto, il giudice di pace, richiamato il decreto 13 maggio 2003 con cui egli aveva accertato il pagamento di fr. 141.20 di cui al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio e stralciata dai ruoli la procedura di rigetto promossa dallo Stato, ha ritenuto l'imposta cantonale 2001 interamente saldata e ha escluso la facoltà per l'ente pubblico di chiedere il proseguimento dell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti del convenuto;

 

                                         che il contribuente ha bensì effettivamente pagato l'imposta cantonale 2001 reclamata dall'ente pubblico oltre agli interessi di mora e alla tassa di diffida, per complessivi fr. 141.20 di cui al decreto di stralcio 13 maggio 2003 del Giudice di pace, ma l'importo di fr. 491.– posto in esecuzione nelle esecuzioni n. __________ e __________ corrisponde alle spese esecutive anticipate dal creditore;

 

                                         che, in linea di principio, il debitore deve assumersi tutte le spese d'esecuzione anticipate dal creditore per il recupero del suo credito (art. 68 LEF), ovvero quelle maturate dalla notifica del precetto esecutivo fino al termine dell'esecuzione (Dallèves/Foëx/

                                         Jeandin, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Basilea 2005, n. 4 e 34 ad art. 68; A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 16 ad art. 68; AJP 2/1994 pag. 261; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 8 ad art. 68);

                                        

                                         che trattandosi di spese poste a carico del debitore, l'unica possibilità per quest'ultimo di contestarle è l'inoltro di un ricorso all'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 17 LEF (Ammon/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ª ed., Berna 2003, § 18, n. 25; Dallèves/Foëx/Jeandin, op. cit., n. 27 ad art. 68; A. Staehelin/ Bauer/D. Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 68);

 

                                         che ove non sia tempestivamente impugnata, la decisione dell'Ufficio sulle spese contenuta nello stato di riparto o – come in concreto – nell'attestato di carenza beni, passa in giudicato e costituisce, quale decisione amministrativa, un titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF;

 

                                         che, nella fattispecie, il convenuto si era invero rivolto il 18 agosto 2003 all'Ufficio esecuzioni preannunciando la sua assenza al pignoramento dolendosi di non aver mai ricevuto un sollecito di pagamento per le spese esecutive che a suo dire andavano poste a carico dell'ente pubblico (v. doc. 6);

 

                                         che ciò nondimeno, avesse voluto insorgere contro il pagamento delle spese, egli avrebbe dovuto, come detto, presentare un ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza (art. 17 LEF);

 

                                         che per il resto egli non ha più reagito al ricevimento delle successive comunicazioni dell'Ufficio per l'incasso delle spese esecutive in discussione (cfr. doc. 7–15), per le quali non è peraltro necessaria una specifica richiesta siccome dovute per legge;

 

                                         che il procedente intenzionato a ottenere dall'escusso il rimborso delle spese anticipate nell'esecuzione in corso, può chiedere la continuazione dell'esecuzione fino a copertura delle stesse, senza la necessità di ottenere il rigetto dell'opposizione (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 68), anche se il credito posto in esecuzione è stato integralmente saldato (Brügger, SchKG Gerichtspraxis 1946–2005, Kompendium, Zurigo 2006, n. 19 ad art. 68);

 

                                         che, per contro, qualora le spese esecutive non pagate si riferiscono a esecuzioni precedenti – come in concreto – il creditore deve promuovere una nuova esecuzione e, in caso di opposizione, chiederne al giudice il rigetto definitivo in base alla decisione dell'Ufficio sulle spese;

 

                                         che pertanto, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, la documentazione prodotta dall'istante è idonea a legittimare una domanda di rigetto definitivo dell'opposizione;

                                     

                                         che in tali circostanze il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'errata applicazione del diritto materiale da parte del primo giudice, deve essere accolto;

 

                                         che ricorrendo le premesse dell'art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera deve decidere il merito della controversia con il conseguente integrale accoglimento dell'istanza;

 

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre all'ente pubblico, che ha agito nell'ambito delle sue funzioni, non si giustifica riconoscere indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

 

 

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione 18 maggio 2006 dello Stato del Cantone Ticino è accolto nel senso che la sentenza 9 maggio 2006 del Giudice di pace del circolo di Balerna è annullata e modificata come segue:

 

                                   1. L'istanza è accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio è rigettata in via definitiva.

                                   2. La tassa di giustizia di fr. 80.-, da anticipare dall'istante, è posta a carico del convenuto.

 

                                   II.   Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- già anticipati dal ricorrente, sono posti a carico del convenuto. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   III.   Intimazione a:

 

-   ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

 

 

/terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.