Incarto n.
16.2006.63

Lugano

5 febbraio 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 6 giugno 2006 presentato da

 

 

 

RI 1 

(rappresentata dagli avvocati __________, )

 

 

contro la sentenza emessa il 18 maggio 2006 dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2006.5) promossa con istanza 31 gennaio 2006 nei confronti di

 

 

 

 

 CO 1 ;

 

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 19 febbraio 1999 __________ ha convenuto l'avv. CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città rivendicando fr. 404 369.25 per pretesi errori professionali riconducibili a un mandato assunto dal legale nel 1989. La RI 1, con la quale l'avvocato CO 1 aveva stipulato un contratto assicurativo per la copertura della sua responsabilità civile professionale, ha assunto il caso e ha affidato il patrocinio dell'assicurato all'avv. __________. Statuendo il 20 giugno 2002 il Segretario assessore ha respinto la petizione e ha riconosciuto al convenuto fr. 22 000.– per ripetibili. Il 24 settembre 2002 il patrocinatore del convenuto ha trasmesso alla compagnia di assicurazioni una nota professionale di fr. 31 861.20, poi ridotta concordemente a fr. 30 861.–, e successivamente ha inviato alla stessa un'ulteriore nota di fr. 1814.14 per l'assistenza in una procedura tendente all'incasso delle ripetibili, terminata infruttuosamente. A seguito del pagamento di tali note professionali, RI 1 assicurazioni ha chiesto all'avv. CO 1 il pagamento della franchigia di fr.

                                         3267.50 così come previsto nel contratto per il caso di spese per la difesa contro le pretese ingiustificate.

 

                                  B.   Con istanza del 31 gennaio 2006 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 3267.50. All'udienza del 10 maggio 2006, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, eccependo, in particolare, la prescrizione del credito. Statuendo il 18 maggio 2006 il Segretario assessore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 181.40, corrispondenti al 10% della seconda nota professionale mentre per il resto ha accertato l'intervenuta prescrizione.

 

                                  C.   Con tempestivo ricorso per cassazione del 6 giugno 2006 la RI 1, richiamandosi al titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, chiede di annullare il giudizio impugnato per quanto attiene la mancata condanna del convenuto al pagamento di fr.  3086.– oltre accessori. Nelle sue osservazioni del 22 agosto 2006 il convenuto conclude per il rigetto del ricorso.

 

considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi. Per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista. L'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile. È doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17  consid. 5.1). Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

 

                                   2.   Secondo l'art. 46 LCA i crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione. La norma è applicabile sia ai crediti dell'assicuratore nei confronti dello stipulante, sia ai crediti di quest'ultimo nei confronti del primo, in particolare costituiti delle prestazioni assicurative: determinante è in ogni caso che il credito si fondi sul contratto assicurativo e non solo che stia in un rapporto di correlazione con il medesimo (Graber, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, VVG, Basilea 2001 n. 3 ad art. 46). In deroga a quanto prescrive l'art. 130 cpv. 1 CO, nell'ambito del contratto di assicurazione il termine di prescrizione inizia a decorrere non con l'esigibilità del credito, ma già a partire dal momento in cui si verifica il fatto su cui è fondata l'obbligazione (Graber, op. cit., n. 5 art. 46). Quanto alla durata del termine, segnatamente la sospensione e l'interruzione della prescrizione, il diritto assicurativo rinvia alle norme generali degli art. 132/142 CO (art. 100 cpv. 1 LCA; Graber, op. cit., n. 22 ad art. 46).

 

                                   3.   In concreto, il Segretario assessore ha ritenuto che il credito dell'istante costituisce una pretesa contrattuale relativa all'adempimento del contratto di assicurazione, alla quale si applica il termine di prescrizione biennale dell'art. 46 LCA. Quanto all'inizio di tale termine, il primo giudice si è riferito alla dottrina e la giurisprudenza vigente in materia di contratti di assicurazioni per protezione giuridica, e constatate diversità di opinioni, ha considerato che anche nell'ipotesi più favorevole all'istante il termine era iniziato a decorre il 24 settembre 2002 con l'emissione della nota professionale dell'avv. __________. E siccome il primo atto interruttivo era intervenuto solo il 4 ottobre 2004, la pretesa si era prescritta.

 

                                         Per la ricorrente la conclusione del Segretario assessore viola in modo arbitrario e manifestamente insostenibile il diritto materiale. Essa sostiene che il computo del termine biennale di prescrizione è iniziato a decorrere al più presto il 21 ottobre 2002, data in cui le trattative con l'avv. __________ si erano concluse con una riduzione dell'onorario, poiché la verifica della congruità delle prestazioni del legale rientra tra i compiti specifici per tutelare gli interessi del proprio assicurato.

                                         Se non che, così argomentando, la ricorrente si limita a contrapporre un'interpretazione a lei favorevole dell'art. 46 LCA, ma non dimostra che quella del primo giudice sia manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico, l'arbitrio non essendo ravvisabile per il semplice fatto che la soluzione da lui adottata sia dubbia od opinabile.

 

                                         In concreto, poi, con l'invio della nota professionale 24 settembre 2002 la ricorrente disponeva degli elementi per fondare la propria pretesa verso il convenuto, le condizioni per poter esigere il pagamento essendo date (v. anche DTF 127 III 268 consid. 2b; Graber, op. cit., n. 11 ad art. 46 LCA). E che le successive trattative con l'avv. __________, peraltro non parte contrattuale nell'ambito della polizza per la responsabilità civile professionale, fossero atte a posticipare l'inizio del decorso del termine di prescrizione per esigere dal convenuto il versamento della franchigia in base al contratto assicurativo in oggetto è, come si è detto, un'interpretazione della ricorrente che, ancorché a lei più favorevole, non basta a sostanziare una censura d'arbitrio. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

 

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La ricorrente rifonderà al convenuto un equo indennizzo per le spese dovute alla redazione delle osservazioni (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 150).

 

 

Per questi motivi,

 

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 6 giugno 2006 della RI 1, è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte un equo indennizzo di fr. 400.–.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–   ;

   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.