Incarto n.
16.2006.65

Lugano

3 luglio 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 giugno 2006 presentato da

 

 

 

o RI 1 

patr. dall'avv. dr. Elio Guarino, Lugano

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 26 maggio 2006 del Giudice di pace del circolo di Capriasca, nella procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione (inc. n. O6/31/S) promossa con istanza 1° febbraio 2006 da

 

 

 

CO 1

rappr. dall'RA 2

 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal

convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 1° febbraio 2006 lo CO 1, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 400.- corrispondenti alla tassa di giustizia posta a carico di quest'ultimo con decisione 21 settembre 2004 del Consiglio di Stato, prodotta a valere quale titolo esecutivo;

 

                                          che all'udienza di contraddittorio del 5 maggio 2006 l'escusso ha confermato la sua opposizione al PE giustificando il mancato pagamento del credito avversario con le sue difficoltà finanziarie;

 

                                          che con sentenza 26 maggio 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la domanda di rigetto definitivo dell'opposizione;

 

                                          che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC, eccependo inoltre la nullità della sentenza siccome emessa contro persona malata ed incapace priva di rappresentanza;

 

                                          che, per quanto attiene alla pretesa nullità della sentenza poiché emanata nei confronti di persona incapace, dai certificati medici allegati al ricorso si evince un'effettiva sussistenza di problemi di salute del ricorrente, ma non una loro ripercussione sulla sua capacità di intendere, ragione per la quale è da escludere che al medesimo difettasse la capacità di stare in giudizio ai sensi dell'art. 97 CPC;

 

                                          che a prescindere da questa contestazione il ricorso è incentrato sulla violazione del diritto di essere sentito del ricorrente per il mancato ricevimento della citazione all'udienza di contraddittorio del 5 maggio 2006;

 

                                          che la censura, oltre che incomprensibile, è manifestamente infondata giacché come si evince dal verbale di udienza, il convenuto era personalmente presente e ha manifestato la propria opposizione all'istanza avversaria motivandola, dimostrando così di aver perfettamente compreso, a ulteriore comprova dell'infondatezza delle censura riferita alla sua pretesa incapacità, il senso della sua comparsa dinanzi al primo giudice;

 

                                          che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313 bis, m. 2);

 

                                          che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre all'istante, al quale il ricorso non è stato trasmesso per osservazioni, non vengono assegnate ripetibili per questa sede;

 

                                         che il legale del ricorrente, che ha fondato il suo gravame sull'assenza del convenuto al contraddittorio nonostante tale fatto non corrispondesse al vero, come era facilmente verificabile dalla sentenza, deve essere deferito alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati, la quale verificherà la correttezza di tale comportamento dal profilo deontologico.

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 6 giugno 2006 di RI 1 è respinto.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.–, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-  ;

-   

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca e alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria