|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
|
segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 8 giugno 2006 presentato da
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro la sentenza emessa il 18 maggio 2006 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. 87-2005) promossa con istanza 2 novembre 2005 nei confronti di |
|
|
|
CO 1, ;
|
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che nell'aprile 2005 RI 1 ha sottoscritto con __________ di __________ un contratto per la prenotazione di un corso intensivo di inglese a Londra per 9 settimane dal 18 luglio al 16 settembre 2006, versando in seguito fr. 6169.50;
che a seguito della mancata comunicazione del luogo ove RI 1 avrebbe alloggiato a Londra, questi ha annullato il soggiorno linguistico ricevendo dalla __________ fr. 4798.80;
che con istanza 2 novembre 2005 RI 1 ha convenuto la __________ davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 1815.60 corrispondenti alla differenza di quanto versato per il soggiorno oltre al costo del biglietto aereo e gli interessi di mora;
che all'udienza del 20 dicembre 2005 indetta per la discussione, la convenuta si è opposta all'istanza rilevando di non aver mai ricevuto dall'istante una comunicazione scritta della sua rinuncia al contratto così come previsto dall'art. 4 del medesimo;
che con sentenza 18 maggio 2006 il Giudice di pace, accertata preliminarmente la propria competenza, ha respinto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC per carenza di motivazione;
che la controparte non ha presentato osservazioni;
che, preliminarmente, la __________ non risulta avere la personalità giuridica, la quale appartiene alla RI 1 (v. anche doc. B e C);
che non sussistendo dubbi né nel giudice né nella controparte, quest'ultima avendo discusso la lite, la denominazione della convenuta deve essere rettificata di conseguenza;
che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che
secondo l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto;
che, senza disattendere i requisiti minimi di motivazione discendenti dal diritto federale, il giudice può anche limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio;
che, per quanto riguarda i motivi di diritto, il giudice deve indicare sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, m. 2 ad art. 285);
che, in sostanza, il destinatario della sentenza deve poter capire perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro, così come l'autorità di ricorso deve essere in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo);
che in concreto il giudice di pace, dopo aver richiamato il contenuto della clausola n. 4 e 5 del contratto sottoscritto dalle parti, così come lo scambio di corrispondenza intercorso tra le medesime, non ha dedotto nessuna conseguenza, in particolare non ha indicato il motivo per il quale ha respinto l'istanza;
che il ricorrente, dunque, non aveva alcun elemento per capire come mai il giudice abbia deciso in tal senso;
che pertanto la sentenza, priva di valida motivazione, così come correttamente evidenziato dal ricorrente, deve essere dichiarata nulla;
che in considerazione del limitato potere di cognizione di questa Camera e al fine di garantire alle parti il doppio grado di giurisdizione, si impone il rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio adducendo i motivi della sua decisione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 332);
che a dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia;
che, per quanto riguarda le ripetibili, la controparte non ha postulato la reiezione del ricorso sicché non può ritenersi soccombente, né lo Stato del Cantone Ticino è parte al procedimento per cui non può essere tenuto al versamento di indennità (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 8 giugno 2006 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza è accerta la nullità della sentenza 18 maggio 2006 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona.
2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
|
|
- ; - .
|
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
|
terzi implicati |
|
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria