Incarto n.
16.2006.71

Lugano

3 luglio 2006/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8/30 maggio 2006 presentato da

 

 

 RI 1

 e

 RI 2

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 1° aprile 2006 del Giudice di pace del circolo della Verzasca, nella causa civile inappellabile (inc. n. 04/2006) promossa con istanza 10 gennaio 2006 da

 

 

 

 CO 1

 CO 2

 CO 3

 CO 4

 CO 5

 CO 6

rappr. da RA 1

 

 

con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento

di fr. 904.70 oltre accessori e il rigetto delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal giudice,

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 10 gennaio 2006 RI 2 hanno convenuto RI 2 e RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Verzasca per ottenere il pagamento di fr. 904.70, rivendicati quale quota a loro carico per le spese di gestione e manutenzione delle particelle __________ e __________ RFD di __________ (comproprietà coattive) della quale sono comproprietari in ragione di 1/5, pretesa alla quale i convenuti si sono opposti;

 

                                         che con sentenza 1° aprile 2006 il Giudice di pace, accertato che l'impegno di pagamento delle spese inerenti la gestione della comproprietà coattiva è fondato su un regolamento iscritto a registro fondiario a carico dei tutti i fondi interessati compreso quello dei convenuti, ha accolto l'istanza;

 

                                         che con scritti 8 e 30 maggio 2006, indirizzati alla Giudicatura di pace, RI 1 e RI 2 hanno ribadito la loro opposizione alla richiesta di pagamento;

 

                                         che gli atti in questione, trasmessi a questa Camera per essere trattati quale ricorso per cassazione, sono nulli;

 

                                         che infatti secondo l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

 

                                         che nel caso concreto il contenuto degli scritti dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                         che invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, i  ricorrenti si limitano a contestare la pretesa della parte istante;

 

                                         che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 8/30 maggio 2006 di RI 1 e RI 2 è nullo.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

-;

-.

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                               La segretaria