Incarto n.
16.2006.74

Lugano

4 agosto 2006/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 giugno 2006 presentato da

 

 

 

  RI 1 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 1° giugno 2006 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella procedura sommaria in tema di rigetto dell'opposizione (inc. n. __________) promossa con istanza 20 aprile 2006 da

 

 

 

 

CO 1 

rappr. dall'RA 1 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 20 aprile 2006 lo CO 1, per il tramite dell'Ufficio dei registri di Lugano, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 120.- oltre accessori, corrispondenti alle tasse di registro di commercio poste a suo carico quale amministratore unico e liquidatore della società __________ __________ __________ in liquidazione;

 

                                         che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la bolletta __________ del 16 novembre 2005 dell'Ufficio del registro di commercio con l'attestazione del suo passaggio in giudicato;

 

                                         che il convenuto, presente all'udienza indetta per il contraddittorio, ha chiesto il rinvio dell'udienza sostenendo di non aver avuto il tempo necessario per preparare in modo conveniente la sua difesa;

 

                                         che con sentenza 1° giugno 2006 la Giudice di pace supplente, respinta la domanda di rinvio dell'udienza poiché tardiva, non motivata e improponibile nell'ambito di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, e accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone, previa concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'annullamento: il ricorrente si duole della mancata concessione da parte del primo giudice del rinvio dell'udienza, ciò che gli ha impedito di preparare in modo conveniente la tutela dei propri interessi anche perché era pendente un ricorso da lui inoltrato contro la bolletta del Registro di commercio;

 

                                         che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

 

                                         che per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente a dipendenza del mancato rinvio dell'udienza di contraddittorio, le motivazioni addotte dal primo giudice a sostegno della sua decisione di reiezione della domanda sono corrette e conformi allo spirito dell'art. 136 CPC, secondo il quale la domanda di rinvio deve essere tempestiva e motivata da un grave impedimento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, n. 460), escluso in concreto vista la presenza del convenuto all'udienza;

 

                                         che, per il resto, nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 LEF);

 

                                         che quest'esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo così come la fondatezza di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF;

                                     

                                         che secondo l'art. 22 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (RS 221.411.1) sono parificate a sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell'opposizione, le decisioni definitive degli uffici cantonali del registro di commercio concernenti il pagamento di tasse o ammende;

 

                                         che in concreto la bolletta n. __________ del 16 novembre 2005, che il ricorrente non contesta di aver ricevuto, è regolarmente passata in giudicato e costituisce valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna delle eccezioni previste in modo esaustivo dall'art. 81 cpv. 1 LEF

                                         (Staehelin D., op. cit., n. 110 segg. ad art. 80 LEF);

 

                                         che, del resto, il ricorso 16 agosto 2005 evocato dal ricorrente, si riferisce ad altra bolletta e non a quella in esame giacché è stata emessa in data successiva e egli nemmeno sostiene di aver impugnato;

 

                                         che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

 

                                         che per quanto attiene alla domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente, la stessa non può essere accolta, il ricorso difettando sin dall'inizio del requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

 

                                         che le tasse e spese, il cui ammontare viene fissato tenendo  conto delle difficoltà finanziarie addotte dal ricorrente, seguono la soccombenza di quest'ultimo (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

 

                                   

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso per cassazione 19 giugno 2006 dell'RI 1 è respinto.

 

                                   2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

- RI 1;

- RA 1

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria