Incarto n.
16.2006.78

Lugano

27 luglio 2006/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 aprile/6 luglio 2006 presentato dal

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 23 giugno 2006 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, nella procedura di sfratto (inc. n. DI.2006.752) promossa con istanza 2 giugno 2006 da

 

 

 

CO 1 

rappr. da RA 1

 

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto lo sfratto di RI 2, conduttrice di uno stabile di sua proprietà, domanda accolta dal giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che il 18 giugno 2001 CO 1ha concluso con RI 2 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di sua proprietà situato nel Comune di __________ per una pigione mensile di fr. 1'250.- oltre a fr. 150.- a titolo di acconto spese accessorie;

 

                                         che il 25 gennaio 2006 la locatrice, per il tramite della sua rappresentante RA 1, ha messo in mora la conduttrice per il pagamento delle pigioni arretrate dal 2004 al mese di gennaio 2006, oltre al conguaglio spese accessorie per il 2004, per un totale di fr. 12'131.90;

 

                                         che trascorso infruttuoso il termine per il pagamento richiesto, il 9 marzo 2006 la locatrice ha notificato alla conduttrice mediante l'apposito formulario ufficiale la disdetta del contratto dal 30 aprile 2006;

 

                                         che il 5 maggio 2006 la locatrice ha presentato all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Castagnola un'istanza di conciliazione, fallita per l'assenza della conduttrice;

 

                                         che il 2 giugno 2006 CO 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, un'istanza di sfratto per ottenere la liberazione dell'ente locato;

 

                                         che il 22 giugno 2006, giorno previsto per la discussione dell'istanza di sfratto, il Sindacato RI 1) ha chiesto, per conto della convenuta, il rinvio dell'udienza;

 

                                         che con ordinanza di quello stesso giorno il segretario assessore, ha respinto la domanda di rinvio poiché tardiva e presentata da una persona non legittimata alla rappresentanza processuale, procedendo seduta stante alla discussione dell'istanza;

 

                                         che con sentenza 23 giugno 2006 il Segretario assessore, accertata la mora della conduttrice e la validità della disdetta alla stessa notificata, non avendo questa proceduto alla riconsegna dell'ente locato alla scadenza dei termini, ha accolto l'istanza di sfratto;

                                     

                                         che con atto ricorsuale datato 13 aprile 2006 e giunto alla Pretura il successivo 6 luglio, il Sindacato RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 CPC; il ricorrente, non contestando il merito del giudizio impugnato, si duole del mancato riconoscimento da parte del primo giudice della sua legittimazione alla rappresentanza processuale;

                                     

                                         che al rappresentante della convenuta deve essere riconosciuta la legittimazione ad impugnare la sentenza in questione poiché un terzo, quale dev'essere considerato il ricorrente, è legittimato a far uso dei mezzi di ricorso nei confronti di quei giudicati che lo coinvolgono direttamente e che possono pregiudicare, rispettivamente violare i suoi diritti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 8 ad art. 307);

 

                                         che ciò è segnatamente il caso per il patrocinatore cui è stata rifiutata la facoltà di rappresentanza (ZR 1984 Nr. 104; Frank/ Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. ed., N. 1 ad § 273 ZPO; Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, N. 6 ad § 317 ZPO);

 

                                         che, premessa la possibilità di impugnare la sentenza finale per  sollevare contestazioni inerenti un'ordinanza precedentemente emanata dal primo giudice e contro la quale non è dato il rimedio della cassazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 327, m. 34 e 35), uno dei requisiti per la proponibilità di un'impugnazione

                                         è l'esistenza di un interesse degno di protezione al ricorso (cfr. Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª ed., 2001, § 13 n. 58 13; Hohl, Procédure civile, vol. II, 2002, n. 2993);

                                     

                                         che legittimato a ricorrere è infatti solo colui a cui deriva uno svantaggio dalla decisione impugnata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 6; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 307, m. 43) e meglio dal suo dispositivo (Hohl, op. cit., loc. cit.);

 

                                         che ciò non è il caso in concreto, il patrocinatore dell'istante non sollevando nessuna censura in merito all'accoglimento dell'istanza di sfratto tantomeno sulla mancata concessione del rinvio dell'udienza, ma lamentando unicamente la mancata legittimazione alla rappresentanza processuale da parte del primo giudice;

 

                                          che a prescindere dall'assenza di interesse e dalla verifica della legittimazione del rappresentante della convenuta, il ricorso per cassazione è in ogni caso irricevibile;

 

                                          che infatti, salvo i casi di cui all'art. 274g CO (ove è dato il rimedio dell'appello o della cassazione a dipendenza del valore litigioso), non dati in concreto per non avere la conduttrice contestato davanti all'ufficio di conciliazione la validità della disdetta, il decreto di sfratto è appellabile, ciò che esclude il rimedio della cassazione (peraltro dato solo per le cause il cui valore non raggiunge l'importo di fr. 8'000.–, art. 13 LOG, mentre in concreto il valore litigioso è di fr. 12'131.90);

 

                                         che la conversione del ricorso per cassazione in un appello non entra in linea di conto poiché il ricorrente, pretendendo di agire quale valido rappresentante ai sensi dell'art. 64a CPC, ha scelto espressamente questa specifica via di ricorso, non potendo ignorare che la stessa non era aperta (DTF 120 II 270 consid. 2; sentenza Tribunale federale 24 novembre 2003 inc. 5C.224/2003; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 307 m. 55 e N. 454);

 

                                         che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è nemmeno stato notificato.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

 

 

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso per cassazione 13 aprile/6 luglio 2006 del Sindacato RI 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                               fr. 100.-

                                         b) spese                                                                 fr.   50.-     

                                                                                                                         fr. 150.-

 

                                         sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

-  ;

-    ;

-   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                               La segretaria