Incarto n.
16.2006.7

Lugano

7 novembre 2006/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Lardelli

 

segretario:

 Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 23 gennaio 2006 presentato da

 

 

 RI 1 

 (patrocinati dall'  RA 1 )

 

 

 

contro la sentenza emessa il 28 dicembre 2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa civile inappellabile (OA.2004.82) promossa con istanza del 5 maggio 2004 dall'

 

 

 

 

 CO 1 

(patrocinato dall'  RA 2 );

 

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nel  mese di giugno 1999 RI 1 hanno incaricato l'architetto CO 1 di studiare la ristrutturazione del Garni__________ a __________ situato sulle particelle n. 9 e 549 RFD di loro proprietà. Lo specialista ha sottoposto ai committenti un progetto di massima suddiviso in tre parti: introduzione, progetto di massima e preventivo. Nel dicembre 1999 i coniugi RI 1 hanno versato al progettista fr. 3000.– per il lavoro svolto. I committenti hanno poi abbandonato il progetto di ristrutturazione e nel 2002 hanno incaricato un altro studio di architettura di allestire il nuovo progetto. Il 22 agosto 2003 l'arch. CO 1 ha emesso una fattura per le sue prestazioni, fondata sulla norma SIA 102, per un totale di fr. 12384.30 da cui ha dedotto fr. 3000.– già ricevuti, con un saldo a proprio favore di fr. 9384.30. L'8 ottobre 2003 i coniugi RI 2 hanno contestato la mercede del professionista.

 

                                  B.   Con petizione del 5 maggio 2004 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 9384.30 oltre interessi. Nella loro risposta del 25 giugno 2004 i convenuti hanno concluso per il rigetto dell'azione. Esperita l'istruttoria, nelle sue conclusioni del 15 novembre 2005 l'istante ha ridotto la propria pretesa a fr. 6752.40. Nel loro memoriale del 23 novembre 2005 i convenuti hanno ribadito la loro posizione. Statuendo il 28 dicembre 2005, il Pretore, in parziale accoglimento dell'istanza, ha obbligato i convenuti a versare all'attore fr. 4280.– oltre interessi al 5% dal 2 settembre 2003.

 

                                  C.   Contro la sentenza appena citata RI 1 sono insorti con un ricorso per cassazione del 23 gennaio 2006 in cui postulano l'annullamento del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 17 febbraio 2006 la controparte propone di respingere il ricorso.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi. Per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista. L'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile. È doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17  consid. 5.1). Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

 

                                   2.   Il Pretore ha escluso che il versamento di fr. 3000.– fosse da considerarsi a saldo delle prestazioni dell'architetto poiché i convenuti non avevano dimostrato che l'attore era stato da loro posto al corrente della rinuncia alla continuazione del progetto di ristrutturazione dell'immobile e dell'incarico conferito ad un altro studio di architettura. Quanto all'onorario, il primo giudice ha rilevato che le parti non avevano concordato l'applicazione delle norme SIA sicché la mercede andava determinata secondo l'art. 374 CO. Egli ha pertanto ridotto a fr. 1550.– quanto esposto nella posizione 1 applicando la tariffa oraria di fr. 90.– e riconoscendo un dispendio di tempo per effettuare i rilievi parziali di due giornate lavorative, anziché le 33.5 ore indicate dall’attore; a fr. 5715.– quanto esposto nella posizione n. 2, effettuando la media tra l'importo di fr. 6742.20 calcolato dal perito giudiziario sulla base delle Norme SIA 102 e quello di fr. 3900.–, corrispondente al 9%, ossia la percentuale dei lavori da lui ritenuti eseguiti, della remunerazione globale di fr. 43 333.–, importo dovuto se fosse stata commissionata l'intera progettazione e la direzione dei lavori; infine ha ridotto le spese esposte nella posizione 3 a fr. 15.– sulla base del referto peritale.

 

                                   3.   I ricorrenti ribadiscono che il versamento di fr. 3000.– da loro effettuato nel dicembre 1999 deve essere considerato a saldo poiché l'attore, sebbene fosse stato posto al corrente della rinuncia al progetto di ristrutturazione, aveva atteso un anno e mezzo prima di emettere la fattura. L'argomentazione, così come proposta, è chiaramente di natura appellatoria poiché altro non è che una ripetizione di quanto da loro sostenuto davanti al Pretore. Perché il giudizio del primo giudice, che ha rimproverato ai convenuti di non avere provato o fornito indizi sufficienti a sostegno della loro argomentazione, sia viziato di errore i ricorrenti non spiegano. Oltre tutto, avendo questi ultimo rilevato che l'incarico ad altri architetti era stato affidato solo nel corso del 2002, è senz'altro sostenibile la deduzione del primo giudice, secondo il quale, quand'anche l'attore fosse subito stato messo al corrente della rinuncia, il fatto di avere atteso un anno prima di emettere la fattura non poteva essere considerato rinuncia al pagamento anche perché il termine di prescrizione per le prestazioni di architetto è di 10 anni (art. 127 CO).

 

                                   4.   Quanto alla determinazione delle ore riconosciute all'attore per effettuare i rilievi, i ricorrenti sostengono che il calcolo del Pretore è arbitrario poiché egli si è erroneamente fondato sul progetto allestito dallo studio di architettura __________ e __________ così come poiché non è possibile effettuare una stima sulla base della perizia, non essendosi il perito pronunciato al riguardo. Anche su questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso. Il primo giudice ha fondato il proprio giudizio sulla perizia (risposta al quesito n. 2, pag. 3) dalla quale risultava che “quanto indicato sulla nota d'onorario è stato eseguito”, ossia un rilievo parziale dello stabile allo scopo di apportare ai piani esistenti le necessarie correzioni e completazioni. Il fatto che il perito non abbia verificato la correttezza delle 33.5 ore esposte (verifica peraltro impossibile dal momento che nel frattempo l'immobile era stato demolito) non è stato disatteso dal Pretore, per il quale l'attore aveva comunque dovuto effettuare uno studio e recarsi sul posto per confrontare la situazione reale con quella indicata sui piani a sua disposizione (consid. 4 pag. 7 cpv. 3). Che il riferimento del primo giudice al lavoro di progettazione dello studio di architettura __________ e ____________________ per evidenziare la rilevanza del progetto sia anche erroneo non rende arbitraria la conclusione con la quale egli ha ritenuto verosimile un impegno di almeno due giornate lavorative, comprese le visite sul luogo, per l'elaborazione dei rilievi parziali e per la correzione di quelli esistenti (consid. 4 pag. 7 cpv. 4).

 

                                   5.   Infine i ricorrenti considerano arbitrario il metodo di calcolo della media tra fr. 3900.– e fr. 6724.20 adottato dal Pretore per determinare l'onorario di fr. 5715.– (posizione n. 2 della fattura), in quanto fondato su semplici supposizioni circa le intenzioni dell'attore nella determinazione dell'onorario dovutogli e sull'applicazione, errata, della Norma SIA 102. Se non che, dalla sentenza risulta che in realtà il Pretore ha posto a fondamento del proprio giudizio principalmente le risultanze peritali, mentre le altre considerazioni non hanno avuto influsso particolare sulla decisione. Il primo giudice, sulla base del referto peritale, ha confermato l'onorario di fr. 3900.– stabilito dal perito mediante la riduzione della percentuale del 21,5%, applicata dall'attore, al 9%, corrispondente  alle prestazioni effettivamente eseguite (consid. 5 pag. 8 cpv. 2 con riferimento alla perizia, risposta alla domanda n. 3, pag. 4). D'altro canto egli ha accertato che, qualora l'attore avesse determinato l'onorario sulla base delle Norme SIA 102, sempre applicando la percentuale del 9%, l'onorario dovuto sulla base della perizia corrispondeva a fr. 6724.20 (consid. 5 pag. 8 cpv. 1 con riferimento all'audizione orale del perito). Il Pretore ha, quindi, ritenuto corretto di valutare la retribuzione dell'attore effettuando la media dei due importi, pari a fr. 5715.–, IVA compresa (consid. 5 pag. 8 in fine e 9 in cima). Ciò detto, il Pretore non ha posto alla base del giudizio la Norma SIA 102, ma ha ritenuto che, dovendosi applicare l'art. 374 CO, per l'allestimento del progetto di massima poteva essere riconosciuta all'attore la retribuzione citata. E siccome per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (cfr. sopra consid. 4 in fine), le conclusioni cui è giunto il Pretore sono senz'altro sostenibili e, pertanto, non arbitrarie.

 

                                   6.   Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

                                         Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). I ricorrenti verseranno in solido alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.              

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso per cassazione 23 gennaio 2006 di RI 1 è respinto.

 

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         anticipati dai ricorrenti, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere, in solido, alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-     

-     Locarno.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario