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Incarto n. |
Lugano 27 marzo 2007/rgc
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18 luglio 2006 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa l'11 luglio 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.67) promossa con istanza 25 novembre 2005 nei confronti di |
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CO 1 ;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nel mese di marzo 2004 CO 1 ha incaricato RI 1 di __________ di esaminare le possibilità edificatorie di due sue proprietà a __________, mediante l'allestimento di un progetto di massima e indicazione dei costi di costruzione. Il 5 aprile 2004 lo studio di architettura gli ha consegnato una proposta edificatoria di massima e il 19 luglio 2004 gli ha trasmesso una nota di onorario di fr. 7600.– allestita sulla base del dispendio orario e degli onorari previsti dalle norme SIA.
B. Con istanza 25 novembre 2005 lo RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 7600.– così come il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona. All'udienza del 10 febbraio 2006, indetta per la discussione, il convenuto ha postulato il rigetto dell'istanza sostenendo che egli avrebbe concordato con la controparte il pagamento delle sue prestazioni solo in caso di realizzazione della costruzione, ciò che non si è però concretizzato. Egli ha altresì contestato l'ammontare della mercede poiché eccessiva rispetto all'attività svolta dall'istante.
C. Statuendo l'11 luglio 2006 il Pretore, accertato che non era stato provato il carattere oneroso delle prestazioni dell'architetto ed escluso che una mercede fosse dovuta dall'uso vigente nel settore ha ritenuto che, di regola, la realizzazione di un progetto di massima non è soggetta a remunerazione, donde la reiezione dell'istanza.
D. Con ricorso del 18 luglio 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, non riconoscendo il carattere oneroso delle proprie prestazioni. Al ricorso il convenuto non ha formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).
2. La ricorrente censura la conclusione del primo giudice secondo la quale la stessa non avrebbe provato il carattere oneroso delle proprie prestazioni, che il Pretore ha qualificato di progetto di massima normalmente non soggetto a remunerazione.
a) In concreto, dagli atti risulta che il convenuto non ha mai contestato il carattere oneroso delle prestazioni dell'istante, ma si è limitato a sostenere che i lavori sfociati nel progetto di massima di cui al doc. A sarebbero stati pagati unicamente nella misura in cui il progetto sarebbe poi andato in porto (cfr. verbale 10 febbraio 2006). Nemmeno per il committente, quindi, la prestazione era gratuita ma, tutt'al più subordinata a condizioni che non sono poi state dimostrate. Il Pretore si è invero riferito a una sentenza emanata il 2 dicembre 2004, ma a torto. In quel caso era stato l'architetto medesimo a offrirsi di elaborare un progetto di massima a titolo grazioso (inc. 12.2003.185, consid 1). Simile eventualità è del tutto estranea alla fattispecie.
b) Per quel che concerne le prestazioni dell'architetto, alcune sue prestazioni quali l'esecuzione dei piani, dei preventivi scritti e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull'appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, n. 49–52). Altre, come l'aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Gauch, op. cit., n. 53–55). Nella fattispecie, non è contestato che la ricorrente è stata incaricata di allestire le prospettive, il calcolo della volumetria, la stima dei costi e dei piani 1:100, ovvero dei progetti che potrebbero già essere utilizzati per la presentazione della domanda di costruzione, ciò che esula dal concetto di progetto di massima nel senso comunemente dato a questo termine (deposizione __________ del 4 maggio 2006, verbali pag. 6). E trattandosi di prestazioni soggette al contratto di appalto, il loro carattere oneroso è presunto (art. 363 CO, Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des Obligations I, Basilea 2003, n. 3 ad art. 363 CO). Incombeva pertanto al convenuto provare la pattuizione della gratuità delle prestazioni dell'istante, ciò che egli non ha neppure allegato. Ne discende che la conclusione del primo giudice, secondo cui non è stata dimostrata l'esistenza di un accordo circa le remunerazione delle prestazioni dell'architetto è arbitraria.
3. Quanto all'ammontare della mercede, il convenuto la ritiene eccessiva poiché il progetto non è stato realizzato di punto in bianco ma sulla base di un progetto già esistente per un altro oggetto che era stato in precedenza già realizzato nel __________ (cfr. verbale 10 febbraio 2006). Tale affermazione è però stata smentita da __________, il quale ha escluso che si trattava di piani approntati e già utilizzati per un'altra edificazione, ma sono stati allestiti tenendo conto della situazione del fondo e delle norme pianificatorie del comune di __________ (deposizione del 4 maggio 2006, verbali pag. 6). Ciò posto, non avendo il convenuto contestato le ore fatturate dall'istante e il calcolo dell'onorario sulla base delle norme SIA, la mercede esposta dall'istante deve essere integralmente riconosciuta così come gli interessi di mora del 5% dal 20 agosto 2004 (data di esigibilità della mercede) e le spese esecutive.
4. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente errata applicazione del diritto materiale da parte del primo giudice, deve essere accolto.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza.
5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto rifonderà alla controparte, assistita da un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 luglio 2006 dello RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza emanata l'11 luglio 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata e modificata come segue:
1. L'istanza 25 novembre 2005 dello RI 1 è accolta.
§ Di conseguenza CO 1 è condannato a versare allo RI 1 l'importo di fr. 7600.– oltre interessi del 5% dal 20 agosto 2004 e fr. 109.25 di spese esecutive.
§§ Per tale importo è rigetta in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona.
2. La tassa di giustizia di fr. 450.– e le spese di fr. 150.– sono poste a carico del convenuto il quale rifonderà all'istante fr. 760.– di ripetibili.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
già anticipati dalla ricorrente, sono posti a carico di CO 1 che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
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– ; .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.