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Incarto n. |
Lugano 4 gennaio 2007/rgc
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In nome |
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La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 5 luglio 2006 presentato da
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RI 1
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contro la sentenza emessa il 22 giugno 2006 dal Giudice di pace del circolo di Agno, nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 106/2006) promossa con istanza 18 aprile 2006 da |
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CO 1 ;
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considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 18 aprile 2006 CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 239.– oltre accessori;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto il decreto di stralcio emesso il 23 febbraio 2006 dal Giudice di pace del circolo di Agno in una causa da lei promossa il 21 gennaio 2006 nei confronti di RI 1 volta al pagamento di fr. 239.–;
che all'udienza del 14 giugno 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta si è opposta all'istanza contestando l'ammontare del danno fatto valere dall'istante siccome sproporzionato;
che con sentenza 22 giugno 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la sua domanda di rigetto definitivo dell'opposizione;
che
con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
il riesame, ritenendo eccessivo l'ammontare del danno riconosciuto a controparte;
che con osservazioni 12 agosto 2006 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;
che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che nell'ambito di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (A. Staehelin/ Bauer/ D. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che nella fattispecie, dai considerandi del decreto di stralcio emesso il 23 febbraio 2003 risulta chiaramente l'impegno della convenuta di pagare all'istante fr. 239.– da questa rivendicati a titolo di risarcimento danni, entro il 15 marzo 2006;
che il riconoscimento incondizionato dell'escussa alla pretesa formulata in giudizio dall'istante costituisce, come correttamente concluso dal primo giudice, valido titolo per pronunciare il rigetto dell'opposizione (v. art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF);
che l'unica contestazione sollevata dalla convenuta, riguardante l'entità del danno fatto valere dall'istante, doveva essere proposta nell'ambito della precedente procedura;
che nella procedura di rigetto dell'opposizione l'escusso può solo comprovare l'intervenuta prescrizione del suo debito, l'estinzione del medesimo o di aver ottenuto una proroga di pagamento (art. 81cpv. 1 LEF), oppure, più in generale, allegare delle eccezioni atte ad inficiare il titolo medesimo;
che, in definitiva, il giudizio impugnato è frutto di una corretta valutazione delle prove documentali e altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale e non può che essere confermato;
che, ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre l'istante, che ha formulato osservazioni, ha diritto a un'equa indennità.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 luglio 2006 di RI 1 è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte un'indennità di fr. 50.-.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
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terzi implicati |
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Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF) solo se il valore litigioso ammonta ad almeno a 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione, oppure 30 000 franchi in tutti gli altri casi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.